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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06607/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo una diversa lettura dei fatti e delle prove e valorizzando l'affidamento della contabilità a un professionista; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della derubricazione del fatto nella bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fallimentare; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento; (4) vizio sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, ed è stato anche reputato manifestamente infondato quanto alla rilevanza dell'affidamento della contabilità a un professionista. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché fondato su mere doglianze di fatto. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché il giudice penale non può sindacare, nei reati di bancarotta, la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e attinente al merito, poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gravità e pluralità delle distrazioni ed entità del pregiudizio arrecato ai creditori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    disposizione incriminatrice richiamata in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolenta oggetto di conferma della condanna

  • art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    norma richiamata per il capo A, relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale

  • art. 219, comma 2, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    norma richiamata come aggravante nel quadro della bancarotta fraudolenta

  • art. 216, comma 1, n. 2), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    norma richiamata per il capo B, relativa alla bancarotta fraudolenta documentale

  • art. 217, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    norma invocata dal ricorrente per chiedere la derubricazione in bancarotta semplice, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché di fatto

  • art. 133 c.p.

    richiamato ai fini della valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche e della gravità del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, non inserito

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    legge fallimentare, base normativa dei reati di bancarotta contestati

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una ricostruzione alternativa del fatto o del compendio probatorio, salvo specifico e pertinente dedotto travisamento della prova.
  • L'affidamento della tenuta della contabilità a un professionista non esclude di per sé la responsabilità per bancarotta se il fatto-reato è altrimenti accertato.
  • Nel giudizio per reati di bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi della fallibilità dell'imprenditore.
  • La deduzione sulla mancata derubricazione del fatto richiede censure giuridiche effettive e non mere contestazioni di merito o di fatto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; non basta contrapporre un diverso apprezzamento degli elementi di merito valorizzati dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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