Cassazione Penale, Sentenza n. 5602/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (unificato ex art. 81 c.p.), con censura di violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento del "bis in idem". Il ricorrente sosteneva che l'acquisto della partita di stupefacente a Napoli e la successiva rivendita ad Ascoli riguardassero la stessa condotta e pertanto dovessero considerarsi sovrapponibili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché le censure erano manifestamente infondate e attinenti al merito. La Corte ha ritenuto che vi fosse uno iato temporale tra l'acquisto a Napoli e la successiva rivendita nell'ascolano, integrando pertanto fatti-reato distinti; ha richiamato orientamento consolidato secondo cui l'acquisto finalizzato alla vendita e la successiva cessione, se distinti nel tempo, costituiscono autonome ipotesi di reato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente non ha potuto invocare e far dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione sopravvenuta). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma penale che punisce il traffico, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti: nella vicenda è stata applicata sia all'acquisto che alla cessione della sostanza, richiedendo valutazione della natura autonoma delle condotte.
Codice penale, art. 81
Predisposizione sull'unificazione delle pene per più reati commessi dalla stessa persona; richiamata per spiegare l'unificazione delle pene tra reati contestati.
Codice di procedura penale, art. 129
Norma che disciplina la dichiarazione di non punibilità e le relative condizioni procedurali: la Corte ha ritenuto che, a causa dell'inammissibilità del ricorso, non fosse possibile rilevare d'ufficio cause di non punibilità (come la prescrizione sopravvenuta).
Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020 (giurisprudenza della Suprema Corte)
Precedente richiamato che stabilisce come, in tema di stupefacenti, l'acquisto finalizzato alla vendita e la successiva cessione, se posti in tempi diversi, integrino autonome ipotesi di reato, rendendo compatibile la pluralità di procedimenti/condanne con il divieto del bis in idem.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (giurisprudenza della Suprema Corte)
Richiamata in relazione al principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione e, quindi, la possibilità di rilevare cause di non punibilità successive.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Ricordata in ordine al principio che l'accertamento dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è rilevante ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie; la Corte, nel caso, non ha riscontrato tale assenza di colpa.
Massime di principio
- L'acquisto di stupefacenti finalizzato alla rivendita e la successiva cessione ad acquirenti sono, se separati nel tempo, autonome ipotesi di reato: per invocare il "bis in idem" occorre dimostrare l'identità della condotta e l'assenza di un effettivo iato temporale o fattuale.
- La valutazione della sovrapponibilità tra acquisto e cessione dipende dagli elementi fattuali (tempo, modalità, continuità dell'azione) e non dal fatto che la stessa partita di droga sia stata implicata in più eventi.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per motivi di manifesta infondatezza, il giudizio di legittimità non entra nel merito e non può procedere a declaratorie di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione).
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente l'addebito delle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a meno che non sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Per difendersi efficacemente in simili vicende è utile fornire al giudice elementi probatori chiari sulla simultaneità o sulla continuità dell'azione (es. prove che dimostrino immediata rivendita senza iato temporale) se si vuole sostenere la tesi dell'unica condotta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5576/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5579/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5580/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →