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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01325/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 2 luglio 2003 avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e la gestione del ciclo dei rifiuti in alcune località del territorio comunale. Il Comune ha esercitato il recesso previsto dal capitolato; il Consorzio ha chiesto l'indennizzo ex art. 1671 c.c., oltre a una domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento. In primo grado la domanda principale fu rigettata e quella subordinata dichiarata inammissibile, con condanna del Consorzio alla restituzione di somme già versate dal Comune. Dopo una complessa vicenda sulla giurisdizione e su due precedenti giudicati esterni, la Corte d'appello ha accolto l'appello del Consorzio, riconoscendo il diritto all'indennizzo ex art. 1671 c.c. e liquidandolo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato l'efficacia di giudicato esterno attribuita alla sentenza del 2017 sulla qualificazione del rapporto come appalto di servizi; ha sostenuto la prevalenza del giudicato del TAR del 2008 che aveva dichiarato inefficaci gli atti di affidamento; ha denunciato vizi motivazionali perché, a suo dire, il contratto era stato ritenuto contemporaneamente efficace e inefficace; ha inoltre dedotto l'incompatibilità tra inefficacia del contratto e riconoscimento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. Il Consorzio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il giudicato del TAR consentiva comunque di salvaguardare le pretese patrimoniali connesse all'esecuzione del rapporto, che la domanda subordinata andava riqualificata, e censurando poi la liquidazione dell'indennizzo, la valutazione della prova dei costi e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ma ha accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ex art. 1671 c.c. nonostante la dichiarata inefficacia del contratto di appalto. La Corte ha precisato che la qualificazione del rapporto come appalto di servizi e l'inefficacia successiva del contratto conseguente all'annullamento degli atti di affidamento sono concetti compatibili, ma l'indennizzo per recesso presuppone l'operatività del contratto e include anche il mancato guadagno, dunque non può essere affermato quando il contratto sia divenuto inefficace. Sono stati assorbiti i motivi terzo e quarto del ricorso principale e, per effetto della cassazione sulla questione assorbente, sono stati assorbiti anche i motivi dal quarto all'ottavo del ricorso incidentale. È stato invece dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato, relativo alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, perché la questione era rimasta assorbita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    indennizzo in caso di recesso del committente

    presuppone l'esistenza di un contratto di appalto valido e operante; comprende spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno, quest'ultimo commisurato all'utile netto dell'intera esecuzione

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno preclude il riesame del punto di diritto o di fatto comune a più cause tra le stesse parti quando costituisce premessa logica indispensabile della decisione

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve essere non apparente e non contraddittoria; il vizio dedotto è assorbito quando la decisione viene cassata sulla questione pregiudiziale

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    la cassazione della statuizione principale travolge le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulla liquidazione dell'importo e sulle spese

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia si configura solo quando manchi del tutto la decisione su una domanda ritualmente proposta e non quando la questione sia assorbita

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposizione della domanda subordinata nelle memorie istruttorie

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamo al dovere di motivazione della sentenza, invocato per denunciare apparenza o contraddittorietà

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e contestazione dei fatti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di apprezzamento delle risultanze probatorie

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla trattazione processuale delle difese

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla trattazione processuale delle difese

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla riferibilità dei costi al cantiere

  • artt. 2697-2721 c.c.

    richiamati nel motivo incidentale per contestare la valutazione della prova e della contabilità

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il regime delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese

  • art. 267 TFUE

    richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto non necessario

  • art. 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato come base dell'annullamento degli atti di affidamento da parte del giudice amministrativo

  • art. 186-quater c.p.c.

    richiamato in relazione alla somma versata in esecuzione dell'ordinanza pronunciata nel corso del giudizio

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione tra le stesse parti preclude il riesame dei punti di fatto e di diritto che costituiscono premessa logica indispensabile della statuizione, anche se il secondo giudizio abbia petitum diverso, purché la questione sia comune ai due processi.
  • La qualificazione del rapporto come appalto di servizi e la declaratoria di inefficacia successiva del contratto per annullamento degli atti di affidamento sono compatibili: la prima individua la natura del rapporto, la seconda elimina gli effetti del contratto per il futuro, senza negare che possano sopravvivere pretese relative alle prestazioni già eseguite.
  • L'indennizzo ex art. 1671 c.c. presuppone un contratto di appalto ancora operante al momento del recesso e non è sovrapponibile al mero corrispettivo delle prestazioni già rese; esso include anche il mancato guadagno, calcolato sull'utile netto dell'intera esecuzione.
  • Quando la decisione sulla questione principale viene cassata, restano travolte le statuizioni dipendenti, compresi la liquidazione dell'importo e il regolamento delle spese.
  • Non ricorre omessa pronuncia se la questione non esaminata risulta assorbita da un'altra statuizione della sentenza; in tal caso la questione può essere riproposta nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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