Sentenza n. 465/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per la condanna al risarcimento del danno subito dall''occupazione del terreno sito nel Comune di San Giorgio Morgeto protrattasi oltre i termini di occupazione legittima e contrassegnata dalla irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di un''opera pubblica, nonché dei danni per la perdita del diritto di proprietà e delle utilità ricavabili dal terreno oggetto di occupazione non perfezionata con l’adozione del decreto di esproprio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione d’urgenza e successiva occupazione e trasformazione irreversibile di una porzione di terreno senza adozione del decreto di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari pro quota di una porzione di 250 mq di un terreno sito nel Comune di San Giorgio Morgeto, hanno dedotto che l’allora Provincia di Reggio Calabria aveva disposto l’occupazione temporanea d’urgenza del fondo, nell’ambito di una procedura ablativa relativa alla realizzazione e all’ammodernamento di una strada provinciale, ma non aveva successivamente adottato il decreto di esproprio. Il terreno era stato irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione dell’opera pubblica e l’occupazione era proseguita oltre la scadenza del periodo di occupazione legittima. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi al giudice amministrativo e, su invito del TAR, hanno precisato la domanda chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e la condanna dell’amministrazione a scegliere tra la restituzione del bene, previa riduzione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima, oppure l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. La Città Metropolitana ha eccepito l’indeterminatezza della domanda e la carenza di prova, contestando in particolare la titolarità del diritto di proprietà e opponendosi all’ammissione di una CTU esplorativa. Il TAR ha ritenuto provata la proprietà dei ricorrenti, nelle quote di tre quarti e un quarto, l’occupazione d’urgenza, l’irreversibile trasformazione del fondo e l’assenza del decreto di esproprio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché l’occupazione era sorretta da una dichiarazione di pubblica utilità, sebbene la procedura espropriativa non fosse stata completata. Nel merito ha ritenuto comprovati documentalmente la proprietà dei ricorrenti, il decreto di occupazione temporanea d’urgenza, la presa di possesso del bene, la realizzazione dell’opera pubblica e la mancata adozione del decreto di esproprio. La mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione ha inoltre operato ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 64 c.p.a. L’occupazione e la trasformazione irreversibile del fondo dopo la scadenza del termine legittimo sono state qualificate come illecito civile permanente, imputabile all’amministrazione, che ha l’obbligo di far cessare la situazione antigiuridica. Il TAR ha quindi accolto la domanda precisata e ha assegnato alla Città Metropolitana 120 giorni per scegliere, in via alternativa, tra la restituzione del terreno previa riduzione in pristino e risarcimento del danno da mancato godimento, oppure l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. In caso di restituzione, il danno da occupazione illegittima dovrà essere determinato, in difetto di diversa prova, nella misura del 5% annuo del valore venale del bene, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT, oltre al lucro cessante e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. In caso di acquisizione sanante, l’indennizzo dovrà essere liquidato secondo i criteri dell’art. 42-bis, computando e detraendo eventuali somme già corrisposte. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
provvedimento di acquisizione sanante
L’amministrazione che occupa e trasforma un bene privato senza completare la procedura espropriativa può acquisirlo soltanto mediante uno specifico provvedimento fondato su attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, previa comparazione con gli interessi privati e verifica dell’assenza di alternative ragionevoli.
artt. 13 e 22-bis d.P.R. 327/2001
termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e titolo di occupazione legittima
Decorso il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e in assenza del decreto di esproprio, viene meno il titolo legittimante l’occupazione.
artt. 31 e 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
La tutela del proprietario può essere esercitata quando l’amministrazione, richiesta di adottare il provvedimento di acquisizione sanante, non provvede.
art. 34, comma 4, c.p.a.
5% annuo sul valore venale del bene
In sede di condanna risarcitoria generica, il giudice può stabilire i criteri di liquidazione del danno da mancato godimento, commisurandolo, in difetto di diversa prova, al 5% annuo del valore venale, rivalutato annualmente.
artt. 112 e ss. c.p.a.
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire la scelta imposta dalla sentenza può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
artt. 115 c.p.c. e 64 c.p.a.
principio di non contestazione
I fatti allegati e non specificamente contestati dall’amministrazione possono essere ritenuti provati.
art. 2043 c.c.
illecito civile di natura permanente
La protrazione dell’occupazione e della detenzione del bene dopo la scadenza del titolo legittimante, senza decreto di esproprio o altro titolo idoneo, costituisce illecito permanente lesivo del diritto di proprietà.
Massime di principio
- Quando un’occupazione d’urgenza è sorretta da una dichiarazione di pubblica utilità, anche se illegittima, inefficace o non seguita dal decreto di esproprio, le controversie relative alla restituzione e al risarcimento conseguente appartengono alla giurisdizione amministrativa.
- L’occupazione e la trasformazione irreversibile di un bene privato non trasferiscono automaticamente la proprietà all’amministrazione: in assenza di decreto di esproprio, contratto, usucapione o acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l’amministrazione deve far cessare l’occupazione sine titulo.
- Dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, la protrazione della detenzione e dell’utilizzazione del bene senza un titolo idoneo configura un illecito civile permanente, fonte dell’obbligo dell’amministrazione di scegliere tra restituzione con riduzione in pristino e acquisizione sanante.
- Il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per determinarsi, in via alternativa, tra la restituzione del bene e l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale amministrativa.
- In caso di restituzione del bene, il danno da mancato godimento per il periodo di occupazione illegittima può essere liquidato, in difetto di diversa prova, nella misura del 5% annuo del valore venale del bene, con rivalutazione annuale, oltre alle ulteriori componenti risarcitorie riconosciute secondo i criteri indicati dal giudice.
Come è indicizzato
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