Ordinanza n. 14187/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 6.7.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 06.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, pubblicata in data 13.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”, e del relativo All.1, costituente parte integrante, con che e nella parte in cui ha quantificato in € 54.400,09 la quota di ripiano dovuta dalla BI-MEDICA per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atto della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e determinazione della Regione Emilia-Romagna concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con quantificazione a carico della ricorrente di € 54.400,09
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti statali, della Conferenza Stato-Regioni e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, alla definizione dei criteri di ripiano e all'individuazione delle aziende fornitrici tenute al pagamento delle relative quote, contestando in particolare la determinazione regionale che aveva quantificato in € 54.400,09 la quota dovuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che la difesa della ricorrente aveva comunicato il deposito, in data 9 aprile 2025, della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società. In applicazione dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo. L'ordinanza non decide il merito delle censure né regola espressamente le spese.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. n. 14/2019
Visti gli artt. 143 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente costituisce il presupposto per l'interruzione del processo.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 14/2019 ... e degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.
La disposizione processuale è applicata quale base dell'interruzione del giudizio conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le norme sono richiamate in combinato disposto per disciplinare l'interruzione del processo.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo, secondo il combinato disposto dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando sopravviene una causa legale di interruzione del processo, il giudice amministrativo deve limitarsi a darne atto con ordinanza, senza esaminare il merito delle domande e dei motivi dedotti.
Come è indicizzato
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