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Ordinanza

Ordinanza n. 14187/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 6.7.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 06.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, pubblicata in data 13.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”, e del relativo All.1, costituente parte integrante, con che e nella parte in cui ha quantificato in € 54.400,09 la quota di ripiano dovuta dalla BI-MEDICA per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202304397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atto della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e determinazione della Regione Emilia-Romagna concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con quantificazione a carico della ricorrente di € 54.400,09

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali, della Conferenza Stato-Regioni e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, alla definizione dei criteri di ripiano e all'individuazione delle aziende fornitrici tenute al pagamento delle relative quote, contestando in particolare la determinazione regionale che aveva quantificato in € 54.400,09 la quota dovuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il Collegio ha rilevato che la difesa della ricorrente aveva comunicato il deposito, in data 9 aprile 2025, della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società. In applicazione dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo. L'ordinanza non decide il merito delle censure né regola espressamente le spese.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. n. 14/2019

    Visti gli artt. 143 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

    La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente costituisce il presupposto per l'interruzione del processo.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 14/2019 ... e degli artt. 79, comma 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.

    La disposizione processuale è applicata quale base dell'interruzione del giudizio conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le norme sono richiamate in combinato disposto per disciplinare l'interruzione del processo.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo, secondo il combinato disposto dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando sopravviene una causa legale di interruzione del processo, il giudice amministrativo deve limitarsi a darne atto con ordinanza, senza esaminare il merito delle domande e dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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