Cassazione Penale, Sentenza n. 5149/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Genova asserendo mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al giudizio di attendibilità dei testi Juri Gorlandi e Fabiola Lombardi. Contestava che la Corte avesse reso coerenti le dichiarazioni integrando elementi resi in primo grado e in appello, che fosse stata impedita la produzione di una foto da social network che proverebbe una conoscenza pregressa tra imputato e vittima, e rilevava presunte incongruenze logiche riguardo al passaggio e alla detenzione delle banconote al bancomat e alla possibile motivazione personale di Lombardi nel testimoniare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo viziato da difetto di specificità perché attaccava solo una parte del percorso logico della sentenza impugnata senza confrontarsi con i riscontri esterni indicati dal giudice di merito (dichiarazioni di altri testimoni, in particolare Allegretto). Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla presunta parzialità di Lombardi, richiamando il principio della normale attendibilità del testimone terzo, e ha escluso che la mancata acquisizione della foto possa essere valutata in Cassazione. Infine ha ritenuto non sussistente illogicità manifesta nella ricostruzione circa la detenzione delle banconote. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare una somma alla Cassa delle ammende come indicato in dispositivo
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma richiamata per la qualificazione del reato (furto con strappo/rapina impropria) oggetto del giudizio; la sentenza di merito ha effettuato la propria valutazione in base alla fattispecie ricostruita
art. 612 c.p.
Norma richiamata per il reato di minaccia contestato nell'impianto originario; citata nel contesto della qualificazione dei fatti
art. 89 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta prevalente sulla recidiva in sede di appello; la Corte di merito ha valutato il suo effetto sul trattamento sanzionatorio
art. 62, n. 4) c.p.
Ulteriore circostanza considerata nel calcolo della pena dalla Corte d'appello
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per escludere la valutabilità in sede di legittimità di argomenti fondati su elementi probatori non acquisiti al processo (la foto dai social network non prodotta)
art. 192 c.p.p.
Menzionato in relazione ai canoni normativi di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione dei principi di valutazione logico-probatoria
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 168 disp. att. c.p.p.
Richiamata nel ragionamento sulle spese di parte civile: la parte civile ottiene liquidazione delle spese nel giudizio di merito solo se ha formulato domanda di condanna
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione della attendibilità dei testimoni in Cassazione devono essere specifiche e confrontare l'intero percorso logico-motivazionale, inclusi i riscontri esterni indicati dal giudice di merito; attacchi parziali sono spesso inammissibili
- Le discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della credibilità (coerenza, precisione, riscontri) non sono riesaminabili in sede di legittimità salvo che emergano contraddizioni o illogicità manifeste e puntuali
- Prove non acquisite nel processo di merito (es. foto dai social) non possono essere valorizzate in Cassazione: la mancata ammissione o produzione di nuovi documenti va rilevata e dedotta nei gradi di merito
- Il testimone terzo gode di una presunzione di affidabilità salvo dimostrazione di un interesse concreto e specifico a mentire; la mera ipotesi di una "soddisfazione morale" non è sufficiente a sgretolare la sua attendibilità
- Errori o incongruenze su dettagli fattuali (es. chi materialmente teneva il denaro) non determinano di per sé una illogicità manifesta della motivazione se il giudice fornisce una spiegazione plausibile e connessioni probatorie
- Per impugnare proficuamente la motivazione di merito è utile mostrare come le incoerenze affectino la ricostruzione dell'elemento essenziale del reato (esistenza della condotta materiale o della volontà) e non soltanto particolari accessori
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