Cassazione Penale, Sentenza n. 04222/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, truffe aggravate ai danni di Snam Rete Gas s.p.a., riciclaggio, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Giuli deduceva nullità per mancata notifica del decreto di citazione in appello ma ha poi rinunciato al gravame; Ninno impugnava per vizi di applicazione dell'art. 416 c.p., carenza di prova del dolo nel riciclaggio, vizi motivazionali sulla bancarotta, prescrizione della bancarotta preferenziale e violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.), chiedendo anche rimessione costituzionale e rinvio pregiudiziale UE; Moretti deduceva plurime censure (composizione del collegio, prescrizione, insussistenza del vincolo associativo, mancata prova per i reati fallimentari e di autoriciclaggio, errata valutazione delle circostanze attenuanti e della pena, omissione della prova testimoniale decisiva, ecc.).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giuli per rinuncia all'impugnazione e lo ha condannato alle spese e ad una sanzione per esigua attività processuale. Per Ninno la Corte ha dichiarato inammissibile la maggior parte dei motivi per carenza di specificità o perché questioni di fatto insuscettibili di sindacato in sede di legittimità, ma ha accolto il motivo relativo alla prescrizione della bancarotta preferenziale (capo 11): ha annullato senza rinvio la sentenza rispetto a quel reato (estinto per prescrizione) e ha rinviato gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena sui reati residui; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i capi 1, 9 e per il capo 11 nella parte non prescritta. Ha inoltre rigettato le istanze di rimessione costituzionale e di rinvio pregiudiziale. Il ricorso di Moretti è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità e manifestata infondatezza delle censure; Moretti è stato condannato al pagamento delle spese, a una sanzione alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese processuali della parte civile nella misura fissata.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha confermato che l'accertamento dell'associazione a delinquere richiede la valutazione dell'affectio societatis, della struttura organizzativa e della ripartizione dei ruoli; in sede di Cassazione non è possibile riesaminare questioni di fatto già valutate congruamente dal giudice di merito
art. 648-ter.1 cod. pen.
Riguardo all'autoriciclaggio, la normativa richiede la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo (trasferimenti e consapevolezza della provenienza illecita); la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti tali elementi per Moretti nel contesto probatorio
art. 157 cod. pen.
Utilizzato nella determinazione del termine di prescrizione: la Corte ha precisato che alcune aggravanti non si computano ai fini della prescrizione quando sono indipendenti e non determinano aumento superiore a un terzo
art. 161 cod. pen.
Richiamato nel calcolo della prescrizione e dei periodi di sospensione/interruzione, con correggenda degli errori di calcolo del giudice di merito sul periodo di sospensione
art. 129 cod. proc. pen.
In tema di pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto o per evidente innocenza (ictu oculi), la Corte ricorda i limiti dell'esame in appello quando è presente una causa di estinzione del reato
art. 531 cod. proc. pen.
Riferito nei profili di impugnazione e revisione delle risultanze probatorie; la Cassazione non consente una rilettura dei fatti quando la motivazione del merito è razionale
art. 603, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria: l'appello può sanare lacune motivazionali della sentenza di primo grado e la rinnovazione non è sempre necessaria, salvo specifici profili di assoluta necessità
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa per presunta violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha escluso violazione perché la condanna non è stata pronunciata per la prima volta in appello e la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata
art. 533 cod. proc. pen.
Riferito al principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ricorda che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando la motivazione è coerente
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sull'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte indica i limiti dell'esame in Cassazione su questioni che richiedono valutazioni di fatto
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, basata sulla gravità e sulla personalità dell'imputato
art. 133 cod. pen.
Richiamato sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione sanzionatoria rispetto ai parametri esposti dal giudice di merito
art. 591 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione (Giuli) e per carenza di specificità ove previsto
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato per la specificità dei motivi di ricorso: molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di specificità richiesta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in sede di legittimità rende il ricorso inammissibile e comporta condanne alle spese e possibili sanzioni: valutare attentamente prima della proposizione del ricorso
- In Cassazione è estremamente limitato il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla rievocazione complessiva della prova: i motivi devono essere specifici e mirati ad errori di diritto o a vizi logico-giuridici della motivazione
- La prescrizione va calcolata con attenzione al dies a quo indicato dall'imputazione (es. nel reato di bancarotta preferenziale il dies a quo è la sentenza dichiarativa di fallimento) e ai periodi di sospensione/interruzione iscritti in sentenza: errori di calcolo possono determinare l'annullamento per estinzione del reato
- La mancata rinnovazione delle prove dichiarative in appello non è automaticamente causa di annullamento: l'appello può integrare o ridigere la motivazione mancata del primo grado, salvo che non ricorrano specifici profili di assoluta necessità che rendono indispensabile la rinnovazione
- Le richieste di rimessione costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sono ammissibili solo se non manifestamente infondate e se la questione rileva effettivamente l'esito del giudizio; tali istanze non suppliscono a carenze di specificità del ricorso
- Quando una parte della pena è derivata da reati in continuazione e uno dei reati risulta poi estinto per prescrizione, la Corte può annullare la parte relativa al reato prescritto e disporre la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; talvolta non è possibile un mero ricalcolo aritmetico della pena se il cumulo dipende da unitari aumenti per continuazione
- Per contestare in Cassazione una sentenza penale è essenziale indicare con precisione i punti critici della motivazione e perché la ricostruzione del giudice di merito sarebbe illogica o contraddittoria; censure generiche o reiterative sono di regola dichiarate inammissibili
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