Ordinanza n. 353/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di riesame e revoca di un precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Torino ha respinto la richiesta di riesame e revoca del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.P.S. Ha dedotto l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e l’insufficiente esame degli elementi sopravvenuti prospettati per dimostrare il mutamento del quadro indiziario e il venir meno dell’attualità della valutazione di pericolosità.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. In questa fase ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse meramente confermativo del precedente divieto, poiché l’amministrazione aveva preso in considerazione gli elementi sopravvenuti indicati dall’interessato, reputandoli però non decisivi. Il Collegio ha rilevato che un divieto di detenzione di armi, pur non essendo soggetto a un termine espresso di efficacia, non può protrarsi indefinitamente quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità: il destinatario ha quindi un interesse giuridicamente protetto a ottenere, decorso un termine ragionevole e in presenza di elementi positivi sopravvenuti, l’aggiornamento della propria posizione e, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del divieto. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, che ha impedito al ricorrente di interloquire prima dell’adozione dell’atto. Dopo la novella del 2020, tale omissione, in relazione a un provvedimento discrezionale, non è sanabile mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. È stato altresì ravvisato un apparente esame non approfondito dell’istanza e dei suoi contenuti. L’amministrazione è stata ordinata a riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e a concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, considerando la decisione cautelare e le osservazioni del ricorrente. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 1° aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.P.S.
Costituisce la base del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; la sua applicazione deve essere compatibile con la necessità di verificare l’attualità del giudizio di pericolosità.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assicurando la partecipazione dell’interessato prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.
art. 21-octies l. 241/1990
Secondo l’ordinanza, a seguito della novella introdotta nel 2020, la sanatoria dei vizi formali non è applicabile all’omessa comunicazione dei motivi ostativi quando si tratti di un provvedimento discrezionale.
art. 12, comma 1, lettera i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
Ha modificato il regime dell’omesso preavviso di rigetto, escludendo, per i provvedimenti discrezionali, la dimostrazione in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente e consente l’adozione di misure interinali, nel caso concreto consistenti nell’ordine di riapertura e riedizione del procedimento.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Un divieto amministrativo di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, anche se privo di un termine espresso di efficacia, non può protrarsi sine die quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità; decorso un termine ragionevole e in presenza di elementi sopravvenuti positivi, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere l’aggiornamento della propria posizione.
- L’amministrazione chiamata a riesaminare un divieto di detenzione di armi deve valutare concretamente gli elementi sopravvenuti prospettati dall’interessato e concludere con un provvedimento espresso e congruamente motivato, non potendo limitarsi a una conferma meramente apparente delle ragioni originarie.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 assume rilievo invalidante quando il procedimento conduce a un provvedimento discrezionale e impedisce al privato di rappresentare elementi potenzialmente idonei a incidere sulla decisione.
- Per l’omissione del preavviso di rigetto relativo a un provvedimento discrezionale non è consentito all’amministrazione dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente inapplicabilità della sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Quando il giudice cautelare ravvisi l’omessa partecipazione procedimentale e un esame insufficiente dell’istanza, può accordare la tutela mediante ordine di riapertura del procedimento in contraddittorio e di nuova conclusione con provvedimento espresso e adeguatamente motivato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale finale.
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