Cassazione Penale, Sentenza n. 30002/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due condanne per reati di contrabbando di tabacchi commessi il 31/08/2014 e il 04/01/2015. Il ricorrente deduceva che la valutazione della distanza cronologica di quattro mesi era errata, dovendosi considerare la specifica natura del reato (trasporto dalla Tunisia all'Italia) che può giustificare una preordinazione protratta nel tempo; inoltre censurava l'uso da parte del GIP della nozione di scelta di vita delinquenziale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Palermo, diversa persona fisica. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi si risolvono in una doglianza di motivazione apparente sul riconoscimento della continuazione: la sola distanza temporale di quattro mesi non poteva essere considerata in modo assoluto ostativa alla continuazione senza esaminare la particolarità delle condotte (trasporti transfrontalieri di tabacchi) e la possibile preordinazione attuata nel tempo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'istanza senza ripetere la carenza motivazionale, senza vincoli di esito nel merito.
Massime di principio
- La mera distanza temporale tra fatti, anche di alcuni mesi, non costituisce di per sé prova sufficiente dell'assenza di un comune momento deliberativo: va valutata nel contesto concreto
- In reati con logistica transnazionale o che richiedono preparazione e spostamenti (es. contrabbando da altro Stato) la preordinazione può manifestarsi nel tempo e quindi la continuazione può sussistere anche per atti separati da mesi
- Il giudice deve motivare specificamente perché ritiene che non sussista continuità, confrontandosi con le circostanze fattuali e le modalità delle condotte; motivazione rituale o generica (es. 'scelta di vita delinquenziale') è insufficiente
- In caso di carenza motivazionale la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame a diverso giudice, il quale non è vincolato sul merito ma deve colmare le lacune di motivazione
- Per stabilire la continuazione occorre valutare complessivamente: identità o affinità degli illeciti, ragionevole programma criminoso unitario, modalità esecutive, finalità e circostanze oggettive (compresi vincoli logistici e temporali)
- La parte che chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe allegare e documentare elementi che colleghino i fatti (pianificazione, stessa modalità di commissione, logistica comune), mentre il giudice deve rispondere puntualmente a tali allegazioni
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