Cassazione Civile, Ordinanza n. 03031/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 15.996,65, oltre accessori, richiesto da un avvocato a titolo di compensi per prestazioni professionali. La società opponente e il suo esponente proponevano opposizione ex art. 702-bis c.p.c. e formulavano anche domanda riconvenzionale per asserita responsabilità professionale del difensore, chiedendo restituzione e risarcimento. Nel giudizio di merito il professionista, oltre a resistere all’opposizione, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato; la compagnia aderiva alla difesa dell’assicurato. Le parti opposte accettavano poi una proposta transattiva del giudice istruttore per euro 6.000,00 con compensazione delle spese, mentre gli opponenti non aderivano. Il Tribunale accoglieva comunque l’opposizione e condannava i ricorrenti al residuo corrispettivo e alle spese. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità del procedimento e del provvedimento perché la decisione era stata assunta da un collegio diverso da quello che aveva assistito alla discussione/precisazione delle conclusioni, in violazione degli artt. 276, comma 1, c.p.c., 14, comma 2, d.lgs. 150/2011 e 158 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 per non avere il Tribunale separato la domanda riconvenzionale e convertito il rito sommario in rito ordinario; 3) violazione degli artt. 1176, 1460 e 1218 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per non avere valutato gli errori professionali del difensore e gli acconti già percepiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che nelle controversie soggette al rito dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 la decisione deve essere assunta dal collegio che ha seguito la discussione della causa, essendo ammessa soltanto la delega di attività istruttorie a un componente. Poiché, nel caso concreto, le udienze si erano svolte dinanzi al giudice monocratico e il collegio era intervenuto solo al momento della riserva in decisione, la Corte ha ritenuto sussistente la nullità del procedimento e della decisione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Savona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario con cui è stata proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo nel caso concreto.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
le controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati sono assoggettate a tale rito e devono essere trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, con sola delega istruttoria a un componente del collegio.
art. 276 c.p.c.
la decisione deve essere deliberata dal collegio che ha assistito alla discussione della causa; la decisione resa da un collegio diverso comporta nullità.
art. 158 c.p.c.
richiamato come norma processuale violata ai fini della dedotta nullità del procedimento e del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio processuale dedotto per la nullità della decisione impugnata.
art. 4 d.lgs. n. 150/2011
richiamato a sostegno della censura relativa alla necessità di conversione del rito per la domanda riconvenzionale.
art. 1176 c.c.
invocato per contestare la valutazione della diligenza professionale dell’avvocato.
art. 1218 c.c.
invocato quale norma sull’inadempimento contrattuale del professionista.
art. 1460 c.c.
invocato in relazione all’eccezione di inadempimento rispetto alla pretesa di pagamento del compenso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
mezzo di impugnazione dedotto per le asserite violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati disciplinate dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, il tribunale decide in composizione collegiale; è consentita soltanto la delega a un componente del collegio per l’assunzione dei mezzi istruttori, mentre discussione e precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti all’intero collegio.
- Se la decisione è deliberata da un collegio composto anche da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si verifica una nullità del procedimento che travolge il provvedimento finale.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto per una causa di nullità processuale che impone la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che investono il merito restano assorbiti.
- La violazione della regola sulla composizione del collegio e sulla partecipazione dei giudici alla fase decisoria costituisce vizio processuale deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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