Cassazione Civile, Ordinanza n. 34864/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di due istanze di rimborso di imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali versate per un atto di compravendita di un complesso immobiliare. L'immobile era soggetto, per una parte pari al 38%, a vincolo di interesse storico-artistico ex art. 10 della L. n. 1089 del 1939. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che l'atto fosse stato redatto senza distinguere il prezzo tra le porzioni assoggettate ad aliquote diverse. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, limitatamente all'imposta di registro, ritenendo corretta la determinazione degli importi richiesti a rimborso; la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello per adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) contraddittorietà della motivazione per avere ritenuto possibile la distinzione degli importi nell'istanza di rimborso ma non nell'atto registrato; 3) violazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la norma non può essere derogata per ragioni soggettive legate alla possibilità concreta di scorporare i corrispettivi e che rileva il momento genetico dell'obbligazione tributaria, non quello della liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, osservando che il giudice di appello non si era limitato a un richiamo acritico della decisione di primo grado, ma aveva aggiunto una ratio autonoma, e cioè che la contribuente non aveva potuto indicare prezzi distinti perché il bene era stato venduto unitariamente all'esito di una procedura ad evidenza pubblica. Ha poi escluso la contraddittorietà tra valutazione dell'atto di compravendita e dell'istanza di rimborso, trattandosi di atti diversi per natura, soggetti e finalità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha interpretato l'art. 23 del d.P.R. n. 131/1986 nel senso che la regola dell'applicazione dell'aliquota più elevata opera quando un'unica disposizione ha per oggetto più beni o diritti soggetti ad aliquote diverse; la tassazione separata è ammessa solo come eccezione quando nell'atto siano pattuiti corrispettivi distinti. La norma non si applica invece quando l'atto abbia ad oggetto un unico bene o diritto, ancorché composto da parti soggette a differente trattamento fiscale. In conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria e del vizio denunciato per motivazione apparente.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ai fini della dedotta nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come disposizione sulla forma della motivazione.
art. 111, comma 4, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per dedurre il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 131 del 1986.
art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986
La Corte lo interpreta come norma generale che impone, in presenza di una disposizione avente a oggetto più beni o diritti soggetti ad aliquote diverse, l'applicazione dell'aliquota più elevata, ammettendo la tassazione separata solo se nell'atto sono pattuiti corrispettivi distinti; la norma non si applica all'ipotesi di unico bene o diritto, anche se composto da porzioni con aliquote diverse.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per affermare che, quando è denunciata la violazione di legge, la Corte di cassazione controlla direttamente la correttezza della decisione di diritto e può correggere la motivazione se il dispositivo è conforme a diritto.
art. 10 L. n. 1089 del 1939
Richiamato solo per indicare il vincolo storico-artistico gravante su una parte del bene compravenduto.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire le ragioni della decisione; la motivazione per relationem è ammissibile se il giudice d'appello spiega, anche sinteticamente, perché condivide la decisione di primo grado in relazione ai motivi di gravame.
- Non c'è contraddittorietà logica nel valutare in modo diverso un atto negoziale e una successiva istanza di rimborso, perché si tratta di atti diversi per natura, soggetti e finalità.
- In materia di imposta di registro, la regola dell'art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986 opera quando una disposizione abbia ad oggetto più beni o diritti soggetti ad aliquote diverse; la tassazione separata è consentita solo se i corrispettivi distinti risultano pattuiti nell'atto.
- La disciplina dell'art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986 non può essere estesa all'ipotesi di un unico bene o diritto soltanto perché alcune sue porzioni siano soggette a differenti aliquote fiscali.
- Nel giudizio di cassazione per violazione di legge, la Corte verifica direttamente la correttezza della regula iuris applicata e può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →