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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/3720, adottata nella seduta del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto le “determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2025”, nella parte in cui per i “Punti Prelievi Autorizzati” (punto 4.4.2 dell’Allegato A della deliberazione), viene stabilito il blocco ‘temporaneo’, ma sine die, delle aperture dal gennaio 2025, nonché la parte in cui è stato confermato il “blocco temporaneo” (ma anche in tal caso a tempo indeterminato) della apertura di nuovi ‘Punti Prelievo nel territorio della Regione Lombardia da parte di Laboratori clinici con sede extra regionale’; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per conseguire il risarcimento del danno derivante dalla deliberazione impugnata.

Giustizia amministrativa202500608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DGR Lombardia n. XII/3720 del 30 dicembre 2024, nella parte relativa al blocco temporaneo sine die dell'apertura di nuovi Punti Prelievo Autorizzati e dei punti prelievo riferiti a laboratori clinici con sede extraregionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale recante gli indirizzi di programmazione del Servizio sanitario regionale per il 2025, contestando il blocco temporaneo, ma privo di termine finale, delle aperture di nuovi Punti Prelievo Autorizzati a decorrere da gennaio 2025, nonché il blocco dell'apertura di nuovi punti prelievo nel territorio lombardo da parte di laboratori clinici con sede fuori dalla Lombardia. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la DGR n. XII/4264 del 30 aprile 2025, differendo al gennaio 2026 la decorrenza del blocco per i laboratori con sede in Lombardia, e la DGR n. XII/4389 del 20 maggio 2025, che ha confermato il blocco per i laboratori con sede extraregionale fino alla definizione delle modalità di verifica dei requisiti autorizzativi e all'aggiornamento del sistema SIGAUSS. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione della DGR n. XII/3720.

La decisione

Il TAR ha distinto le posizioni delle due società. Nei confronti di Cab S.r.l., che non è titolare di punti prelievo riferiti a laboratori con sede in altre regioni, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo la nuova disciplina regionale pienamente satisfattiva. Nei confronti di Butterfly Lab, titolare di tali punti prelievo, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la DGR n. XII/4389/2025 non ha rimosso il divieto di apertura dei centri prelievo per i laboratori con sede fuori dalla Lombardia; pertanto non è venuta meno la lesione sostanziale lamentata, ma è venuto meno l'interesse processuale all'impugnazione della precedente deliberazione. Le spese sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti della società la cui posizione è stata integralmente soddisfatta dalle successive determinazioni regionali.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia adottato determinazioni pienamente satisfattive rispetto alla posizione sostanziale del ricorrente.
  • Quando l'atto successivo non rimuove la disciplina lesiva per la posizione sostanziale del ricorrente, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; se viene meno l'interesse processuale all'impugnazione dell'atto originario, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di più ricorrenti, l'interesse e l'esito del giudizio devono essere valutati distintamente per ciascuna posizione sostanziale, anche quando il ricorso è proposto congiuntamente.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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