Cassazione Penale, Sentenza n. 6552/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per più profili: inesistenza o mancata dimostrazione del reato presupposto (le operazioni di immatricolazione sarebbero state valutate come falsità documentali e non come riciclaggio); vizio di responsabilità per mancata prova dell'elemento soggettivo e violazione del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio'; nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore cofirmatario (omessa comunicazione a un codifensore); difetto di motivazione e mancata riqualificazione delle condotte in reati meno gravi (falso, ricettazione, 497 bis, 494, 648 ecc.); illegittima utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500 c.p.p.; doglianze sulla determinazione della pena e sulle attenuanti riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha escluso la nullità per omessa notifica al codifensore perché tale nullità non era stata tempestivamente eccepita in udienza dal difensore presente; ha confermato la valutazione di merito della corte d'appello circa la provenienza furtiva e la clonazione/immatricolazione delle autovetture, ritenendo sussistente il reato di riciclaggio per Argentieri, Palombella e Donatelli; ha ritenuto ammissibile l'uso, nel caso concreto, delle dichiarazioni predibattimentali confermate dal teste; ha dichiarato legittima la motivazione della corte d'appello e la determinazione della pena entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente le condanne confermate in appello sono rimaste operative (Argentieri: anni 5 e multa euro 3.400,00; Palombella: anni 3 e mesi 6 e multa euro 2.000,00; Donatelli: anni 3 e multa euro 1.200,00) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b), lett. c), lett. e)
Regime di impugnazione in Cassazione: i motivi di legge (b,c,e) sono stati esaminati dalla Corte per valutare errore di diritto, violazione del diritto di difesa e vizi della motivazione. La Corte conferma che il sindacato di legittimità può censurare la motivazione solo se sussiste illogicità manifesta o violazione di norme di diritto.
art. 500 cod. proc. pen.
Riguarda l'uso delle dichiarazioni predibattimentali per le contestazioni testimoniali: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni predibattimentali confermate in dibattimento possono essere recepite e utilizzate come prove.
art. 184 cod. proc. pen.
Sulla rilevabilità delle nullità: la mancata eccezione in udienza da parte del difensore presente comporta la sanatoria della nullità per omessa notifica al codifensore.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna alle spese di giudizio in Cassazione: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 24 Cost.
Principio del diritto di difesa: invocato nella doglianza per omessa notifica al difensore, ma la Corte ha ritenuto il diritto non violato per mancata tempestiva eccezione.
art. 178 cod. proc. pen.
Norme sulle comunicazioni e nomine di difensore: rilevante nella ricostruzione delle nomine difensive e nella valutazione della tempestività della notifica.
art. 185 cod. proc. pen.
Norme sulla costituzione del difensore d'ufficio e sostituzioni: considerate nel quadro delle contestazioni relative alla notifica al codifensore.
art. 497-bis, 494, 648, 648-bis cod. pen.
Norme penali relative a falsità/reati connessi (es. falsi, ricettazione, riciclaggio): le richieste di riqualificazione in capi di imputazione meno gravi sono state esaminate e respinte perché la corte di merito aveva adeguatamente motivato la qualificazione come riciclaggio.
Massime di principio
- La nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello a un codifensore rilevabile a regime intermedio deve essere eccepita in udienza dal difensore presente; in mancanza l'eccezione si considera sanata.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: può censurare la decisione dei giudici di merito solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente (art. 606 lett. e) c.p.p.).
- Le dichiarazioni predibattimentali usate per le contestazioni testimoniali possono essere utilizzate come prova se il testimone le conferma in dibattimento; l'eccezione ex art. 500 c.p.p. riguarda il caso di dichiarazioni dibattimentali difformi dall'atto usato per le contestazioni.
- Per pretesa mancanza del reato presupposto (es. riciclaggio), occorre che i giudici di merito valutino e motivino la provenienza del bene e l'elemento soggettivo; se ciò è fatto con elementi probatori concreti, il sindacato di legittimità sarà limitato.
- Le richieste di riqualificazione del fatto in reati meno gravi richiedono una motivazione specifica e convincente: la semplice alternativa interpretativa non è sufficiente in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione.
- Chi impugna in Cassazione deve osservare il principio di autosufficienza dei motivi: se un ricorrente deduce fatti concreti contrari a quanto affermato in sentenza, è sua responsabilità produrre gli atti o verbali necessari a dimostrarlo.
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