Sentenza n. 4060/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e omessa ostensione degli atti relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente, seconda classificata in una gara per il servizio di refezione scolastica, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva consentito soltanto l'accesso a una versione parzialmente oscurata dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, negando in concreto anche l'accesso agli atti della verifica dell'anomalia. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l'oscuramento fosse fondato su motivazioni generiche, non preceduto da un'autonoma verifica della stazione appaltante circa l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali e sproporzionato perché riferito a intere sezioni dell'offerta. Ha inoltre invocato l'indispensabilità della documentazione per verificare la correttezza dei punteggi attribuiti e valutare la proposizione di un ricorso contro l'aggiudicazione, nonché i principi in materia di accesso civico e trasparenza. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla messa a disposizione in piattaforma dell'offerta già oscurata, e ha difeso la legittimità dell'oscuramento in ragione della tutela del know-how e dei segreti commerciali dell'aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, affermando che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 decorre dalla comunicazione di una decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, non dalla mera messa a disposizione di un'offerta già oscurata. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che l'oscuramento, riguardando la parte maggioritaria dell'offerta e intere sezioni relative a fornitori, formazione, logistica, organizzazione, emergenze, comunicazione e piattaforma gestionale, era stato giustificato con richiami generici al know-how e alle strategie aziendali. L'operatore economico che invoca la riservatezza deve invece individuare specificamente le informazioni da sottrarre all'accesso e comprovare la concreta ricorrenza di segreti tecnici o commerciali secondo i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005. La stazione appaltante deve svolgere un vaglio critico e autonomo, non limitandosi ad aderire alla dichiarazione dell'impresa, e deve preferire, ove possibile, l'oscuramento selettivo di singoli dati rispetto alla sottrazione di intere porzioni dell'offerta. Il TAR ha inoltre ritenuto dirimente la posizione della ricorrente, seconda classificata, riconoscendo l'indispensabilità dell'accesso integrale all'offerta dell'aggiudicataria per verificare i punteggi e valutare la tutela giurisdizionale; in tale comparazione, le esigenze di riservatezza recedono rispetto al diritto di difesa. È stato ordinato al Comune di esibire entro sette giorni l'offerta tecnica dell'aggiudicataria senza oscuramenti e gli atti relativi alla verifica dell'anomalia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso e consente al giudice di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Il termine per impugnare le decisioni sulle richieste di oscuramento decorre dalla comunicazione di una determinazione espressa della stazione appaltante; la mera messa a disposizione di un'offerta oscurata non è sufficiente.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali
L'oscuramento costituisce eccezione ai principi di trasparenza e deve essere interpretato restrittivamente; richiede una dichiarazione specifica e comprovata, riferita a informazioni concretamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali.
art. 98 d.lgs. 30/2005
I segreti tecnici o commerciali presuppongono la non conoscibilità delle informazioni, il valore economico della segretezza e l'adozione di misure ragionevoli per mantenerle riservate.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale possono prevalere sulle esigenze di riservatezza dell'aggiudicatario quando l'accesso alla documentazione è indispensabile per verificare la legittimità dell'aggiudicazione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento sostiene il rilievo della trasparenza amministrativa, particolarmente intenso nelle procedure di gara.
Massime di principio
- Nel rito sull'accesso agli atti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare una decisione di oscuramento decorre dalla comunicazione di una determinazione espressa della stazione appaltante e non dalla mera messa a disposizione in piattaforma di un'offerta già oscurata.
- La deroga alla trasparenza prevista per i segreti tecnici e commerciali deve essere interpretata restrittivamente: l'offerente deve indicare specificamente le informazioni da oscurare e comprovare, per ciascuna di esse, la non conoscibilità, il valore economico della segretezza e l'adozione di misure ragionevoli di riservatezza.
- La stazione appaltante non può recepire acriticamente la dichiarazione dell'offerente, ma deve svolgere un autonomo e concreto vaglio sulla sussistenza del segreto tecnico o commerciale e sulla proporzionalità dell'oscuramento.
- L'oscuramento deve essere circoscritto alle informazioni effettivamente riservate e, ove possibile, realizzato in modo selettivo su singoli dati o nominativi; non è legittimo oscurare indistintamente intere sezioni dell'offerta sulla base di generici richiami al know-how, all'organizzazione aziendale o alle strategie commerciali.
- L'operatore economico utilmente collocato in graduatoria, in particolare il secondo classificato, dimostra l'indispensabilità dell'accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicatario quando intenda verificare la correttezza dei punteggi e valutare la proposizione di un ricorso; in tal caso il diritto di difesa può prevalere sulle esigenze di riservatezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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