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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’atto del 10 agosto 2022, recante diniego di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di servizi alla persona, con struttura residenziale per n. 16 utenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti e semiresidenziale per n.1 0 utenti autosufficienti, - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202200288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione provvisoria all'esercizio di un'attività di servizi alla persona, con struttura residenziale e semiresidenziale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego del 10 agosto 2022, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato la determinazione n. 35 del 15 giugno 2023, con la quale, a seguito di approfondimenti istruttori e in altra ubicazione, ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio di una struttura protetta per anziani. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso; il Comune ha concordato circa il sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il rilascio della successiva autorizzazione ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'originario diniego. La dichiarazione della ricorrente è stata condivisa dall'amministrazione resistente. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della natura della controversia, della definizione in rito e della concorde posizione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, un successivo provvedimento amministrativo soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo non più utile la decisione sull'atto originariamente impugnato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando sia riconosciuta dalla parte ricorrente e tale valutazione sia condivisa dall'amministrazione resistente, senza necessità di una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di definizione in rito per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della concorde posizione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggistica
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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