Sentenza del 29/07/2015 n. 16008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale non era stata riconosciuta alla contribuente la compensazione fiscale mediante un credito d'imposta maturato per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso della società. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto allo sgravio della cartella. L'Ufficio ha confermato lo sgravio. La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha pertanto dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa alla spettanza del credito d'imposta.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; spese integralmente compensate.
La norma consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio quando viene meno l'interesse alla prosecuzione, come avvenuto dopo lo sgravio della cartella. In tale situazione la Corte non esamina il merito della controversia.
Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il riferimento normativo per l'emissione della cartella di pagamento oggetto della controversia.
Art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388
Prevede il credito d'imposta per investimenti effettuati in aree svantaggiate, oggetto della compensazione fiscale contestata dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio tributario, l'Amministrazione annulla o sgrava integralmente l'atto impugnato, può venire meno l'interesse del contribuente alla prosecuzione del processo.
- In caso di cessazione dell'interesse, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sulla fondatezza originaria del ricorso o sulla spettanza del credito fiscale.
- Lo sgravio dell'atto contestato può produrre un esito sostanzialmente favorevole al contribuente, ma non equivale necessariamente a una pronuncia giudiziale che riconosca il diritto sostanziale dedotto.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate integralmente, soprattutto se tale soluzione è coerente con l'esito concordato o non contestato dalle parti.
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