Cassazione Civile, Ordinanza n. 16606/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
In seguito alla chiusura della liquidazione di una società, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per maggiori imposte riferite all'anno d'imposta 2008, imputando ai soci, pro quota, somme ritenute ripartite extra contabilmente in sede di liquidazione e notificando loro l'atto ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 602/1973. I contribuenti contestavano la propria responsabilità personale; la CTP respingeva il ricorso ritenendo applicabile l'art. 36 a tutte le imposte societarie. In appello i contribuenti sostenevano che tale responsabilità fosse limitata alle imposte dirette, escludendo IVA, IRAP e sanzioni; la CTR accoglieva parzialmente il gravame annullando l'avviso quanto a IVA e IRAP. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 19 d.lgs. 46/1999, 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c., sostenendo che la responsabilità dei soci si estendesse a tutte le imposte e che non fosse applicabile l'art. 2495 c.c.; dall'altro, la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la questione sulla limitazione alle sole imposte dirette fosse nuova in appello e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato che, per il regime applicabile ratione temporis, la responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. 602/1973, nella formulazione anteriore alla riforma del 2014, è limitata alle imposte dirette e non si estende a IVA, IRAP né alle sanzioni. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di ius novorum, rilevando che la questione era già stata dedotta e decisa in primo grado e che comunque si trattava di questione di diritto correlata alla causa petendi originaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 602/1973
Nel testo anteriore alla novella del 2014 disciplina una responsabilità autonoma e civilistica dei soci per imposte dovute dalla società, limitata alle imposte dirette e non estesa a IVA, IRAP o sanzioni; l'avviso motivato ex comma 5 è strumento di sindacato davanti al giudice tributario.
art. 19 d.lgs. 46/1999
Il rinvio originario all'art. 36 d.P.R. 602/1973 è stato poi eliminato dalla riforma del 2014, con ampliamento del perimetro soggettivo e oggettivo della responsabilità per il futuro.
art. 28 d.lgs. 175/2014
Ha eliminato dall'art. 19 d.lgs. 46/1999 il riferimento all'art. 36 d.P.R. 602/1973, estendendo la responsabilità anche a tributi diversi dalle imposte sui redditi, ma solo per obbligazioni sorte dopo la riforma.
art. 2495 c.c.
La responsabilità dei soci cancellati è distinta da quella ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e opera solo nei confronti di chi sia socio al momento della cancellazione della società.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto e non impedisce la deduzione di questioni di diritto già correlate alla causa petendi originaria.
art. 112 c.p.c.
La censura dell'Agenzia è stata esaminata nel quadro del divieto di ultrapetizione e del corretto perimetro del thema decidendum, escludendone la violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del secondo motivo di ricorso per violazione processuale.
Massime di principio
- La responsabilità dei soci per debiti tributari della società, quando azionata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 nel testo previgente alla riforma del 2014, è limitata alle imposte dirette e non comprende IVA, IRAP o sanzioni.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, rileva il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria della società e non la data di notificazione dell'atto con cui l'Amministrazione fa valere la responsabilità verso i soci.
- La responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 ha natura autonoma e civilistica, fondata sul fatto proprio del soggetto chiamato a rispondere, e non presuppone la preventiva iscrizione a ruolo del debito societario.
- Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non riguarda le questioni di diritto che si ricollegano alla domanda o al motivo già dedotto in primo grado, né impedisce di contestare in appello la corretta qualificazione giuridica della responsabilità già accertata in primo grado.
- La responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. è distinta dalla responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e, quanto ai soci, presuppone la qualità di socio al momento della cancellazione della società.
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