Cassazione Penale, Sentenza n. 48011/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (30/09/2021) che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosario Fiorillo. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di reiterazione del reato: si censurava l'uso del solo curriculum criminale e della gravità del titolo di reato (omicidio aggravato da metodo mafioso) senza valutare l'effettiva "occasione" o attualità del rischio di recidiva, inoltre si contestava la valutazione della scadenza dei termini della custodia cautelare, ritenuta dal ricorrente prossima ma dal Tribunale non imminente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse risposto correttamente ai due punti sollevati dall'appello del Procuratore generale: 1) la scadenza dei termini della custodia cautelare non era imminente (calcolata fino al 6/3/2024) e 2) lo stato di detenzione per altri titoli non esclude automaticamente esigenze cautelari autonome per il procedimento in esame. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato la legittimità della motivazione del Tribunale che ha richiamato la condanna in appello a 30 anni e la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; ha inoltre affermato che non è necessario che il giudice predica la "specifica occasione" per delinquere. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello al Tribunale del riesame; la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente trattato i due punti devoluti dall'appello del Procuratore generale.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per censurare la motivazione relativa all'attualità del pericolo di recidiva; la Corte ritiene che la valutazione effettuata dal Tribunale sia sufficientemente motivata e conforme ai criteri di legge.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previene una presunzione relativa di sussistenza del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della custodia cautelare nei casi di condanna per determinati reati gravi. La Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione alla luce della condanna in appello a 30 anni e dell'assenza di elementi contrari allegati dal ricorrente.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiama il requisito dell'attualità del pericolo nella valutazione cautelare; la Corte conferma che questo principio non esclude la possibilità di riapplicare la custodia anche se l'interessato è già ristretto per altri motivi, purché vi sia adeguata motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile. La Corte ha applicato tale sanzione al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'adempimento di informare il direttore dell'istituto penitenziario quando una decisione non comporta la remissione in libertà; la Cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione per altri titoli non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari autonome relative a un diverso procedimento: il giudice deve comunque motivare la persistenza delle esigenze cautelari.
- La condanna per reati particolarmente gravi (es. omicidio con aggravante mafiosa) può attivare la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p., riducendo l'onere probatorio del pubblico ministero sulla sussistenza del pericolo di recidiva, salvo che l'imputato non porti elementi contrari significativi.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede che il giudice preveda una "specifica occasione" imminente per delinquere; è sufficiente una valutazione prognostica motivata che prenda in considerazione gravità del reato, curriculum criminale e circostanze del caso.
- La determinazione corretta dei termini della custodia cautelare è rilevante: la presunta imminenza della scadenza può essere motivo decisivo se errata, ma se i termini sono effettivamente non prossimi la richiesta di remissione può essere respinta.
- Nei ricorsi in Cassazione per inammissibilità la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda se non risulta l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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