Cassazione Penale, Ordinanza n. 00937/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per effetto, la condanna pronunciata in appello per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in fatto di lieve entità. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo anche che la sostanza fosse destinata al consumo personale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; 3) mancata messa alla prova ex art. 168-bis c.p. La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando che i giudici di merito avevano escluso in modo congruo la speciale tenuità del pregiudizio sulla base del numero elevato di dosi ricavabili, della presenza di bilancini di precisione e di denaro in piccolo taglio, nonché la destinazione personale della sostanza in assenza di prova contraria. Ha inoltre giudicato non manifestamente illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e tardiva la deduzione sulla messa alla prova, poiché non risultava proposta come motivo di appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla detenzione/spaccio di sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte richiama la compatibilità con l'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità.
art. 62, n. 4, c.p.
circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità
si applica anche ai delitti in materia di stupefacenti, ma solo quando siano congiuntamente di speciale tenuità sia il lucro perseguito o conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso causato; la valutazione è riservata al giudice di merito se congruamente motivata.
art. 168-bis c.p.
la deduzione relativa alla messa alla prova era tardiva perché non risultava proposta come motivo di appello.
art. 27 Cost.
richiamato in relazione all'esigenza di individualizzazione della pena nel giudizio sulle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. può astrattamente operare anche nei delitti in materia di stupefacenti, inclusa la fattispecie di lieve entità, ma richiede una valutazione complessiva in concreto che accerti la speciale tenuità sia del profitto sia del pregiudizio causato.
- La verifica della speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- La destinazione personale dello stupefacente può essere esclusa sulla base di indizi convergenti, quali il numero elevato di dosi, il confezionamento in plurime buste, la presenza di strumenti di pesatura e di denaro in piccolo taglio, in assenza di prova contraria efficace.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dall'imputato, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi elementi negativi ritenuti prevalenti e che renda conto della congruità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
- Una deduzione sulla messa alla prova è inammissibile in cassazione se la relativa questione non è stata tempestivamente proposta nei motivi di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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