Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale N.O. P-FR/L/Q/2022/100227; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASHRAFUL ASHRAFUL il 2\9\2025: del rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro ordinario N.O. P-FR/L/2022/100227; e per l’accertamento dell’obbligo di definire con un provvedimento espresso l’istanza proposta dal ricorrente nell’ambito del procedimento e volta ad ottenere la convocazione del ricorrente per la formalizzazione del permesso di soggiorno anche per attesa occupazione, e per l’annullamento occorrendo, di tutti i provvedimenti del procedimento amministrativo e di ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso anche se non comunicato, preparatorio, presupposto o consequenziale, anche se non comunicato, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente;

Giustizia amministrativa202400645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e, con motivi aggiunti, rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro ordinario, nonché silenzio asseritamente serbato sull'istanza di convocazione per la formalizzazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, giunto in Italia per lavoro stagionale senza tuttavia trovare il datore di lavoro, ha impugnato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria in relazione alla disponibilità delle quote di ingresso per lavoro stagionale, la violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata comunicazione di avvio e mancata comunicazione dei motivi ostativi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro ordinario e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del 10 ottobre 2024 volta alla convocazione per la formalizzazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato il preavviso di revoca del 7 agosto 2024 e il decreto di revoca del 26 agosto 2024 del nulla osta all'ingresso, adottato per carenza completa della documentazione necessaria. Il ricorrente non ha impugnato tale revoca né ha formulato specifiche censure contro gli atti depositati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire. Ha rilevato che il nulla osta all'ingresso era stato revocato con provvedimento espresso prima della proposizione del ricorso, sicché non sussisteva alcuna inerzia amministrativa suscettibile di accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L'azione avverso il silenzio presuppone infatti che l'inadempimento perduri fino alla pronuncia; quando l'amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso prima dell'instaurazione del giudizio, il ricorso è inammissibile, mentre l'adozione sopravvenuta nel corso del giudizio può comportare l'improcedibilità, salva la possibilità di impugnare il nuovo atto con motivi aggiunti. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli atti impugnati non erano stati specificamente individuati e che non erano state dedotte censure puntuali, mentre la revoca del nulla osta, una volta conosciuta in giudizio, non era stata impugnata e si era consolidata. Quanto alla richiesta di permesso per attesa occupazione, il TAR ha aggiunto che non sussistevano comunque i presupposti dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998: tale istituto presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e non una mera promessa di assunzione o la mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la conseguente revoca del nulla osta escludevano quindi l'obbligo di provvedere favorevolmente. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento

    L'azione avverso il silenzio è proponibile soltanto finché perdura l'inerzia dell'amministrazione; l'adozione di un provvedimento espresso prima del ricorso esclude l'interesse ad agire.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso nel corso del giudizio consente la sua impugnazione con motivi aggiunti; la norma conferma che l'azione sul silenzio presuppone l'inerzia e non sostituisce l'impugnazione dell'atto espresso.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la definizione del procedimento relativo all'assunzione e la perdita o cessazione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato; non è sufficiente la mancata instaurazione del rapporto o una mera promessa di assunzione.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione di avvio e dei motivi ostativi e ai vizi del procedimento; il giudice non ha esaminato tali censure nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione presuppone che l'inerzia perduri fino al momento della pronuncia giudiziale; se l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso prima della proposizione del ricorso, viene meno ab origine l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
  • Se il provvedimento espresso interviene nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio, esso può essere impugnato con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.; in mancanza di impugnazione, il giudizio sul silenzio non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia sull'illegittimità dell'atto espresso.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita o cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato; non è sufficiente la mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro indicato nel nulla osta né una mera promessa di assunzione.
  • Quando il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato o stagionale sia stato rilasciato in relazione a uno specifico datore di lavoro, la mancata instaurazione del rapporto e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno possono privare il nulla osta di efficacia e giustificarne la revoca, con conseguenze sulla possibilità di ottenere il titolo di soggiorno fondato su quel rapporto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.