Cassazione Penale, Sentenza n. 13070/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per denunciare due presunti errori di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione (5/2/2025) che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 27/3/2024. 1) Si censura che la Corte abbia ritenuto inesistente la richiesta di un termine a difesa per valutare una memoria difensiva depositata in udienza il 27/3/2024 (nonostante il verbale attesterebbe la richiesta), circostanza che avrebbe influito sul rigetto della dedotta nullità dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la detta memoria e rigettato la richiesta di rinvio; 2) si deduce che la Corte avrebbe dato per esistente un valido appello cautelare del Pubblico Ministero, mentre tale impugnazione sarebbe priva della sottoscrizione del magistrato e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Sul primo profilo di inammissibilità, la Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia previsto solo avverso pronunce irrevocabili di condanna e non contro decisioni provvisorie o incidentali (quali quelle in materia di misure cautelari personali). Quanto al merito, la Corte ha escluso che si tratti di un "errore di fatto" rilevante ai sensi dell'art. 625-bis: l'asserita mancata richiesta di termine a difesa non era decisiva per la motivazione, perché la decisione era fondata sul diverso rilievo che la memoria del P.M. era mera riproduzione della discussione orale mentre la memoria difensiva costituiva una vera memoria sostanziale depositata fuori termine rispetto alla disciplina speciale dell'appello cautelare (richiamo all'art. 127, comma 2 e art. 310 c.p.p.). Il secondo assunto (mancata sottoscrizione dell'appello cautelare del P.M.) è stato qualificato come errore di giudizio/interpretazione e non come errore percettivo decisivo. Pertanto il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore di fatto è limitato agli errori percettivi decisivi e, inoltre, è applicabile solo nei casi compatibili con la natura del provvedimento impugnato: la Corte interpreta la norma come rimedio non esperibile avverso pronunce non irrevocabili (es. provvedimenti incidentali o decisioni su misure cautelari).
art. 127, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina speciale dei termini per l'appello cautelare: la Corte ha ritenuto che, per l'appello cautelare, valga il termine dilatorio speciale (cinque giorni prima dell'udienza) e che la memoria difensiva depositata oltre tale termine sia tardiva.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiama la norma speciale (art. 127, comma 2) per le produzioni nell'appello cautelare; la Corte l'ha utilizzata per giustificare l'irricevibilità tardiva della memoria difensiva.
art. 121 cod. proc. pen.
Norma generale sui termini dilatori: la Corte ha escluso l'applicabilità della regola generale (art. 121) al caso dell'appello cautelare, preferendo la disciplina speciale prevista per detta fattispecie.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione dei fatti che siano stati determinanti nella motivazione; non copre errori di diritto, valutazioni critiche o difetti procedurali che non abbiano inciso decisivamente sulla decisione.
- La possibilità di impugnare o far valere la nullità di atti processuali richiede di distinguere fra errori percettivi (rectificabili con 625-bis se decisivi) ed errori di qualificazione/interpretazione: per questi ultimi vanno usati i rimedi ordinari (impugnazioni, istanze di riesame, ecc.).
- Quando si contesta l'inammissibilità di una produzione per tardività, verificare sempre se opera una disciplina speciale (es. appello cautelare) che prevale sulla regola generale dei termini; la violazione del termine speciale rende la produzione irricevibile anche se la parte invoca richieste in udienza.
- Documenti quali il verbale d'udienza possono dimostrare richieste o atti compiuti in udienza, ma la loro produzione non garantisce l'annullamento della decisione se la Corte ha fondato il suo giudizio su altra considerazione fattuale o normativa ritenuta decisiva.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto, valutare con attenzione se l'errore denunciato sia effettivamente percettivo e decisivo; in molti casi è più efficace sollevare questioni di nullità o impugnazioni ordinarie piuttosto che invocare l'art. 625-bis.
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