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Sentenza

Sentenza n. 1787/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - “del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di nullaosta al lavoro subordinato, datato-OMISSIS- e notificato in data 03.09.2025, emanato dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente in particolare, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto, a oggi non conosciuto, dell’istanza di riesame in autotutela del provvedimento che qui si impugna, presentata in data -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202503088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, nonché gli ulteriori atti connessi e l'eventuale rigetto dell'istanza di riesame in autotutela. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. A seguito dell'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale, la Prefettura ha rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente negato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo l'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento satisfattivo rilasciando il nulla osta richiesto. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'intervento in autotutela dell'Amministrazione e della peculiarità della vicenda. È stato comunque riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso del contributo unificato da parte dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Anche in presenza della compensazione delle spese di lite, il contributo unificato deve essere rimborsato alla ricorrente dall'Amministrazione resistente secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame dei motivi di illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
  • La compensazione delle spese di lite non esclude il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato quando tale rimborso sia previsto dalla disciplina applicabile e riconosciuto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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