Sentenza n. 1787/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - “del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di nullaosta al lavoro subordinato, datato-OMISSIS- e notificato in data 03.09.2025, emanato dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente in particolare, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto, a oggi non conosciuto, dell’istanza di riesame in autotutela del provvedimento che qui si impugna, presentata in data -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, nonché gli ulteriori atti connessi e l'eventuale rigetto dell'istanza di riesame in autotutela. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. A seguito dell'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale, la Prefettura ha rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente negato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo l'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento satisfattivo rilasciando il nulla osta richiesto. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'intervento in autotutela dell'Amministrazione e della peculiarità della vicenda. È stato comunque riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso del contributo unificato da parte dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Anche in presenza della compensazione delle spese di lite, il contributo unificato deve essere rimborsato alla ricorrente dall'Amministrazione resistente secondo la disciplina richiamata dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame dei motivi di illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La compensazione delle spese di lite non esclude il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato quando tale rimborso sia previsto dalla disciplina applicabile e riconosciuto dal giudice.
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