Cassazione Civile, Ordinanza n. 34310/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La lite nasce dall'occupazione di un immobile in Roma ritenuta priva di titolo dalla società proprietaria, che aveva chiesto la reintegrazione nel possesso/rilascio del bene e la restituzione di oneri condominiali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'occupante. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un processo di accertamento della paternità, che secondo il ricorrente sarebbe stato pregiudiziale, e del futuro giudizio di petizione di eredità; 2) violazione delle norme sull'azione possessoria e sul rito sommario, lamentando che la domanda fosse in realtà possessoria/restitutoria, tardiva e introdotta con rito errato, oltre alla mancata conversione nel rito locatizio/comodato e alla mancata mediazione; 3) violazione del diritto alla prova per la mancata ammissione della prova testimoniale, che il ricorrente riteneva necessaria per dimostrare la sussistenza di un rapporto di comodato e la relazione con il precedente titolare delle quote sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il vincolo di pregiudizialità anche per la mancanza di idoneità del giudizio di paternità a fornire un titolo di detenzione dell'immobile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo riprodotti né localizzati gli atti e i documenti su cui si fondava, e perché non aveva censurato la concreta motivazione della Corte d'appello sulla natura personale dell'azione e sull'assenza in primo grado di allegazioni/prove sul comodato e di richiesta di mutamento del rito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione il contenuto della prova testimoniale, non dimostrava la specifica doglianza proposta nei gradi di merito e non spiegava la decisività delle prove disattese. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria presuppone un effettivo vincolo di pregiudizialità; nella specie la Corte ha escluso che il giudizio sulla paternità costituisse antecedente logico-giuridico idoneo a paralizzare la causa di rilascio.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è richiamato come base formale delle censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specifica attinenza al decisum e di autosufficienza.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato con il terzo motivo, ma non è stato ritenuto idoneo a superare l'onere di specificazione dei fatti decisivi asseritamente trascurati.
art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo specifico e completo.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
la censura deve essere coerente con la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici o non aderenti al decisum sono inammissibili.
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
le censure fondate su atti o documenti di merito sono inammissibili se tali atti non sono riprodotti o adeguatamente localizzati nel ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
discipline di trattazione camerale del ricorso per cassazione, con avviso ritualmente comunicato.
art. 299 c.p.c.
l'interruzione del processo per eventi relativi al difensore non opera nel giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il rito sommario; la Corte non ha accolto la censura, rilevando che la doglianza non si confrontava con la ratio della sentenza d'appello.
art. 1168 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura possessoria dell'azione e la tardività rispetto al termine annuale.
artt. 447 e ss. c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione alla richiesta conversione nel rito locatizio, ma senza specifica allegazione del comodato in primo grado.
D.Lgs. 28/2010
richiamato dal ricorrente con riferimento alla mediazione obbligatoria, ma la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione non può risolversi in affermazioni generiche o in una ricostruzione astratta dei fatti: occorre contestare puntualmente il percorso argomentativo effettivamente seguito dal giudice di merito.
- Le doglianze fondate su atti e documenti del giudizio di merito richiedono autosufficienza: gli atti devono essere trascritti, specificamente indicati e localizzati nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica effettiva; non basta che un diverso giudizio abbia ad oggetto questioni potenzialmente rilevanti in fatto, se non è idoneo a costituire antecedente logico-giuridico della causa.
- La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile utilmente in cassazione senza indicare il contenuto delle istanze istruttorie, la loro tempestiva riproposizione nei gradi di merito e la concreta decisività rispetto alla decisione impugnata.
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