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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Responsabile debiti tributari de cuius - Rinuncia all'eredità del chiamato -- Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verificare se la rinuncia all'eredità, anche se intervenuta dopo la notifica di un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione, esime il chiamato all'eredità dalla responsabilità per i debiti tributari del de cuius; se la partecipazione alla denuncia di successione o la posizione tra i successibili "ex lege" costituiscano accettazione dell'eredità; se l'Amministrazione possa ritenere intervenuta un'accettazione tacita e su chi gravi l'onere della prova.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la rinuncia all'eredità (art. 521 c.c.) ha effetto retroattivo all'apertura della successione, per cui il chiamato che abbia validamente rinunciato non è responsabile dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo intercorso fra l'apertura della successione e la rinuncia. La presentazione della dichiarazione di successione non costituisce accettazione; la posizione tra i successibili "ex lege" non implica responsabilità. L'Amministrazione finanziaria che sostenga l'esistenza di un'accettazione tacita deve provare tale accettazione. L'assenza di una pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari anche in presenza di omissione della rettifica della dichiarazione di successione prevista dall'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346/1990.

Norme richiamate

  • art. 521 c.c.

    La rinuncia all'eredità ha efficacia retroattiva fino al momento dell'apertura della successione; perciò il rinunziante è considerato come mai chiamato e non può essere ritenuto responsabile dei debiti del de cuius.

  • art. 28, comma 6, d.lgs. n. 346 del 1990

    Prevede la rettifica della dichiarazione di successione in caso di rinuncia; tuttavia, l'omessa rettifica non determina di per sé l'accettazione dell'eredità né la responsabilità per i debiti ereditari se non sussiste una effettiva accettazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'eredità è retroattiva: se validamente effettuata, il chiamato non risponde dei debiti del de cuius anche se la rinuncia interviene dopo l'emissione o la definizione di avvisi di liquidazione.
  • La mera presentazione della dichiarazione di successione non costituisce accettazione dell'eredità e quindi non determina automaticamente responsabilità per i debiti ereditari.
  • Se l'Amministrazione finanziaria invoca un'accettazione tacita dell'eredità, è essa che deve fornire la prova degli atti o comportamenti che configurino tale accettazione.
  • Essere tra i successibili "ex lege" non equivale di per sé ad assumere gli obblighi del de cuius: rileva l'effettiva accettazione.
  • Anche se l'obbligo di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 6, sussiste come obbligo formale, la sua omissione non determina automaticamente responsabilità tributaria se non è dimostrata un'accettazione.
  • Prassi consigliata: formalizzare tempestivamente la rinuncia con atti idonei e comunicare/registrare la rinuncia e, se possibile, rettificare la dichiarazione di successione per evitare contestazioni e rendere più difficile per l'Amministrazione dimostrare un'accettazione tacita.

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