Sentenza n. 1318/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 75/2025 emessa dal Tribunale di Sciacca, sez. lavoro, il 20.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, sez. lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 24 febbraio 2025 e il passaggio in giudicato era stato attestato il 29 settembre 2025. Il Ministero, pur costituendosi, non aveva dato esecuzione al titolo né aveva svolto difese sostanziali. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato la definitività della sentenza del Tribunale di Sciacca e il rispetto degli ulteriori presupposti di proponibilità, incluso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme stabilite dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e delle decisioni esecutive.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per l'ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato esecuzione.
- Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale intervento sostitutivo.
- La previsione dell'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per una specifica categoria di giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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