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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IVA e IRES per l'anno 2005. L'accertamento si fondava sulla differenza tra il prezzo indicato nel preliminare di vendita di un immobile, pari a 235.000 euro, e quello dichiarato nel contratto definitivo, pari a 150.000 euro oltre IVA. L'Amministrazione sosteneva che tali elementi, unitamente a una perizia di stima finalizzata alla concessione di un mutuo, costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti di un maggior corrispettivo non dichiarato. La CTR aveva però rilevato che gli atti riguardavano immobili identificati con subalterni diversi e che l'Agenzia non aveva dimostrato la sostanziale identità delle loro caratteristiche, quali metratura, numero dei vani e livello delle rifiniture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha chiarito che i motivi non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva affermato che l'Ufficio avesse identificato erroneamente l'immobile, né aveva escluso in astratto il valore probatorio della perizia, ma aveva constatato l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'identità o la sostanziale comparabilità dei due immobili. Inoltre, il ricorso non spiegava adeguatamente a quale immobile si riferisse la perizia e risultava carente sotto il profilo dell'autosufficienza. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e spese forfettarie del 15%.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1

    Richiamata dall'Agenzia in relazione ai criteri di determinazione e accertamento del valore degli immobili ai fini tributari; la Corte non ha esaminato nel merito la violazione, perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13

    Richiamata dall'Agenzia in materia di imposte ipotecaria e catastale e di determinazione del valore venale; anche tale censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14

    Invocata dall'Agenzia in relazione alla determinazione della base imponibile IVA e all'utilizzabilità di elementi presuntivi per ricostruire il corrispettivo effettivo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9

    Richiamata con riferimento alla determinazione del valore normale e dei componenti reddituali nelle operazioni immobiliari.

  • Art. 2729 c.c.

    Stabilisce i requisiti delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La sentenza conferma indirettamente che elementi come il prezzo di un immobile similare o una perizia possono avere rilievo presuntivo solo se adeguatamente collegati all'immobile oggetto dell'accertamento e supportati da una comparabilità dimostrata.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto le censure sono state dichiarate inammissibili perché non corrispondenti alla motivazione effettiva della sentenza impugnata e carenti di autosufficienza.

Massime di principio

  • Un accertamento basato sul confronto tra il prezzo dichiarato e quello indicato in un preliminare o in un atto relativo a un immobile diverso richiede la prova concreta della sostanziale identità o comparabilità degli immobili: non bastano ubicazione generica e destinazione comune.
  • Per utilizzare una perizia di stima come elemento presuntivo, l'Amministrazione deve indicare chiaramente a quale immobile si riferisce e spiegare il collegamento con l'operazione accertata.
  • Le presunzioni semplici possono fondare un accertamento solo quando gli elementi raccolti siano gravi, precisi e concordanti; un singolo dato non adeguatamente contestualizzato può essere insufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione occorre censurare esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se il ricorso attribuisce al giudice di merito affermazioni che non risultano dalla decisione, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare o indicare in modo puntuale gli elementi documentali decisivi e il loro contenuto, consentendo alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze senza ricostruzioni autonome.

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