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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18062/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupanti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dalla curatela fallimentare per il ritardato rilascio di un immobile di proprietà del fallito, occupato dai familiari del medesimo dalla dichiarazione di fallimento fino al 2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’ha rigettata ritenendo non provato il danno da occupazione sine titulo, pur avendo accolto alcuni motivi di gravame delle parti appellate e disponendo la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tutti diretti contro la statuizione sulle spese: sostengono che la Corte d’appello abbia violato l’art. 91 c.p.c. perché ha compensato integralmente le spese in assenza di soccombenza reciproca o parziale; in subordine, deducono l’irragionevolezza della decisione, essendo le spese sostenute ben superiori al vantaggio economico ottenuto evitando il pagamento al fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione delle spese. Ha cassato la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito senza rinvio, ha: compensato integralmente le spese del primo grado; condannato il fallimento resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di appello; condannato inoltre il fallimento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la compensazione disposta in appello perché, essendo stata respinta la domanda risarcitoria, i convenuti erano risultati totalmente vittoriosi; il fatto che il rigetto fosse stato raggiunto attraverso l’accoglimento solo di alcuni motivi d’appello non integra soccombenza reciproca o parziale. Ha inoltre escluso il rimborso del compenso per la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. perché ritenuta superflua, dato che il fallimento non si era costituito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola di soccombenza impone che le spese seguano l’esito della lite; la compensazione integrale non è giustificata se una domanda unitaria viene integralmente respinta e la parte convenuta risulta totalmente vittoriosa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il compenso per la memoria può non essere rimborsabile quando l’atto sia superfluo, ad esempio per mancata costituzione della controparte.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Usato quale parametro per la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 47 l. fall.

    Invocato dai convenuti per giustificare la legittimità dell’occupazione dell’immobile, ma non rileva nella decisione di legittimità, che verte esclusivamente sulle spese.

Massime di principio

  • Quando una domanda unitaria è rigettata integralmente, la parte convenuta deve considerarsi totalmente vittoriosa; non assume rilievo che il rigetto sia stato motivato con l’accoglimento solo di alcuni argomenti difensivi o motivi d’appello.
  • La soccombenza reciproca o parziale non coincide con la pluralità o parzialità delle rationes decidendi, ma richiede un effettivo esito vittorioso solo parziale di entrambe le parti sul piano del petitum o dei reciproci capi di domanda.
  • In sede di cassazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente nel merito alla loro liquidazione.
  • La compensazione delle spese del primo grado può essere giustificata da ragioni oggettive legate alla difficoltà ex ante di valutare la fondatezza della pretesa e dall’andamento alterno della lite nei gradi di merito.
  • Non è rimborsabile il costo di un atto processuale superfluo rispetto alla concreta posizione processuale della controparte, quando l’atto non fosse necessario per la difesa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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