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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza di accesso agli atti del 24 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202502780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti del 24 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza con cui aveva chiesto copia della documentazione comprovante la pubblicazione e il deposito del verbale della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Catania del 25 ottobre 1966, presupposto del decreto assessoriale del 17 marzo 1978 impositivo di un vincolo paesaggistico sul territorio di Tremestieri Etneo. Ha dedotto un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, quale residente e proprietario di immobili nel Comune interessato, anche in relazione a scelte economiche e a trattative per l’acquisto di un immobile edificato nel periodo intermedio tra i due atti. La pretesa ostensiva è stata prospettata sia ai sensi della legge n. 241/1990, quale accesso documentale, sia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, quale accesso civico.

La decisione

Nel corso del giudizio, la Soprintendenza ha trasmesso al ricorrente tutta la documentazione richiesta, dichiarando che il ritardo era dipeso da un precedente problema tecnico informatico. Poiché l’ostensione integrale ha pienamente soddisfatto la pretesa, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno l’interesse a una pronuncia sull’obbligo di provvedere. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’azione si era resa necessaria per l’illegittimo silenzio e l’accesso era stato accordato solo dopo l’instaurazione del giudizio. La condanna è stata liquidata in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia di merito.

  • l. 241/1990

    Richiamata quale base normativa dell’accesso documentale dedotto dal ricorrente.

  • d.lgs. 33/2013

    Richiamato quale base normativa dell’accesso civico dedotto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, la pretesa ostensiva è pienamente soddisfatta e il ricorso diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il giudizio si è reso necessario a causa del precedente silenzio illegittimo e l’ostensione è intervenuta soltanto dopo la sua instaurazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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