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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24824/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, confermando la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta preferenziale. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta documentale di tipo specifico, sostenendo in sostanza che la motivazione sarebbe stata carente quanto al dolo specifico. La Corte ha tuttavia rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello, poiché nell'atto di gravame si discutevano solo la disponibilità delle scritture presso il commercialista e l'inerzia del curatore nel recuperarle. Ha inoltre osservato che la doglianza era aspecifica e comunque infondata, perché la contabilità era stata affidata al commercialista solo fino al 2014 e le scritture successive degli anni 2015 e 2016 risultavano sottratte dall'imputato; infine, le ulteriori censure miravano a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la deduzione per la prima volta in sede di legittimità di un vizio di motivazione riferito a un punto della decisione già devoluto in appello ma su basi fattuali non specificamente prospettate nel gravame. Ha inoltre ribadito che l'affidamento delle scritture a un commercialista non esonera l'imprenditore o l'amministratore dagli obblighi di tenuta e vigilanza, e che nel caso concreto la sottrazione riguardava comunque la documentazione relativa agli anni successivi al mandato conferito al professionista. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La deduzione in cassazione di un vizio non previamente devoluto con specifico motivo di appello è preclusa; il ricorso non può introdurre per la prima volta questioni fattuali o motivazionali su capi e punti già oggetto di gravame senza rispettare tale limite.

  • art. 385 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre per la prima volta un vizio di motivazione relativo a un punto della decisione già devoluto in appello se la specifica base fattuale del vizio non è stata prima sottoposta al giudice di merito.
  • La parte ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata; se non contesta tale ricostruzione, la censura può risultare preclusa o aspecifica.
  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'affidamento della contabilità a un commercialista non esonera l'imprenditore o l'amministratore dalla responsabilità, permanendo un dovere di vigilanza e controllo sull'attività del delegato.
  • La prova liberatoria dell'assenza di responsabilità per la gestione contabile affidata a terzi richiede una rigorosa dimostrazione contraria, non essendo sufficiente il mero richiamo alla delega professionale.
  • Una censura che richieda una nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori è inammissibile in cassazione, quando mira a sostituire la lettura del ricorrente a quella operata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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