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Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38211 inoltrata il : 06/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202511092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non aveva definito l'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 6 giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il Collegio ha rilevato che il termine massimo per provvedere, pari a 120 giorni secondo l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 4 ottobre 2024 senza che l'Amministrazione avesse adottato una decisione. Le ragioni del ritardo erano ricondotte dall'Amministrazione all'elevatissimo numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti, ma tali circostanze erano già state ritenute insufficienti dalla Sezione in precedenti controversie analoghe.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione avverso il silenzio, poiché il termine legale per la conclusione del procedimento era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha riconosciuto la rilevanza della mole eccezionale di pratiche da esaminare, della complessità delle questioni e delle conseguenze dell'eventuale errore, ma ha ritenuto tali circostanze non idonee a giustificare il protrarsi dell'inerzia oltre il termine previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro l'inerzia dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione stabilisce il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il TAR lo ha quantificato in 120 giorni e ne ha constatato la scadenza senza provvedimento.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale intervento legislativo adottato nel contesto delle difficoltà organizzative e normative relative alle domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento normativo relativo alla gestione delle domande di riconoscimento dei titoli.

Massime di principio

  • La presentazione di un'elevata quantità di domande analoghe, la complessità delle questioni giuridiche o tecniche da esaminare e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'Amministrazione dal rispetto del termine legale di conclusione del procedimento.
  • Quando sia decorso il termine previsto dalla legge senza l'adozione di un provvedimento espresso, sussistono i presupposti per l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., anche se l'Amministrazione adduca difficoltà organizzative e un eccezionale arretrato.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico, determinato anche tenendo conto della particolare complessità e della mole seriale delle pratiche da esaminare.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale presidio dell'effettività della tutela contro la persistente inerzia, con assegnazione di un termine ulteriore decorrente dalla scadenza di quello concesso all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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