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Sentenza

Sentenza del 01/12/2021 n. 37846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (novembre 2011) relativa a IRPEF periodo di imposta 1993, iscritta a ruolo sulla base della sentenza di questa Corte (Cass. n. 13225/2009). Il ricorrente deduceva che l'avviso di accertamento originario, emesso nei confronti della società Profumeria Esy di B. P. & C. SNC e poi annullato con sentenze passate in giudicato, aveva natura pregiudicante anche rispetto agli avvisi notificati ai singoli soci per attribuzione di utili extracontabili; dunque la pretesa nei suoi confronti era inesistente. I giudici di merito hanno ritenuto l'annullamento non opponibile all'amministrazione nel giudizio a carico del singolo socio per effetto di un rinvio con estinzione del giudizio per mancata riassunzione; il contribuente ha impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo rilevando che, quando l'accertamento nei confronti della società è stato annullato con sentenza passata in giudicato, tale decisione ha efficacia pregiudicante anche rispetto alle pretese nei confronti dei soci fondate sulla stessa pretesa impositiva (attribuzione di utili societari non dichiarati). La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello, ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e ha condannato i controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente (liquidate in Euro 7.200,00 più spese forfetarie del 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge). Le spese del doppio grado di merito sono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Richiamate in rapporto ai principi di ragionevole durata del processo, diritto di difesa e parità delle parti: la valutazione della Corte ha valorizzato l'economia processuale e la tutela del giusto processo nell'applicazione del principio di efficacia pregiudicante del giudicato

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3; art. 384 c.p.c. comma 2

    Art. 360 invocato per i motivi di cassazione; art. 384 richiamato per decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti

  • Codice civile

    artt. 1306, 2909, 2934, 2969

    Riferimenti a istituti civilistici (capacità negoziale, decadenze e prescrizione) utilizzati nelle censure del ricorrente concernenti effetti estintivi e prescrizionali degli atti processuali/tributari

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato in relazione alla determinazione del reddito d'impresa e alla presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili: la sentenza ha riconosciuto che l'annullamento dell'accertamento societario incide sul fondamento della pretesa verso i soci

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati in relazione alla disciplina del procedimento tributario e degli effetti della sentenza; art. 45 è stato oggetto di censura in relazione al momento costitutivo dell'estinzione del giudizio

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 40, art. 25 comma 1 lett. c)

    Richiamati in rapporto agli obblighi formali e alla disciplina della riscossione coattiva e del ruolo; evocati nei motivi sul momento di efficacia dell'atto estintivo rispetto alla cartella/ruolo

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti e legittimità dell'azione impositiva: la Corte ha valutato che la sentenza di legittimità che annulla l'accertamento societario ha effetti sull'opponibilità dell'accertamento a carico del socio

Massime di principio

  • Se un accertamento emesso nei confronti della società è annullato con sentenza passata in giudicato, tale annullamento è pregiudicante anche rispetto agli accertamenti notificati ai singoli soci che si fondino sulla stessa pretesa impositiva (es. attribuzione di utili extracontabili).
  • Il giudice che decide sul contenzioso a carico del socio deve prendere atto della decisione intervenuta nella controversia nei confronti della società e non può ignorarne gli effetti per rimandare al primo grado quando il giudicato è ormai formato, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • L'emissione di una cartella di pagamento o l'iscrizione a ruolo non è automaticamente immune dall'impugnazione quando sussiste un giudicato favorevole al contribuente in relazione alla stessa pretesa sostanziale: il contribuente può far valere il giudicato della controversia societaria.
  • La distinzione formale tra estinzione del giudizio per mancata riassunzione e sentenza di merito non può servire a impedire l'efficacia del giudicato già formato sulla medesima pretesa sostanziale che sia pregiudicante per l'azione nei confronti del socio.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la presenza di giudicati favorevoli relativi alla stessa pretesa (anche se emessi in giudizi distinti) e produrli davanti all'autorità competente, perché il loro effetto può determinare l'annullamento o l'inammissibilità dell'azione di riscossione verso il singolo contribuente.

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