Sentenza n. 273/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento provvedimento del Questore della Provincia di Perugia Cat. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui si respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Perugia sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Perugia con cui era stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative ai permessi di soggiorno per motivi familiari disciplinati dall'art. 30 del d.lgs. 286/1998 appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, in forza del comma 6 della medesima disposizione e del consolidato orientamento della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa. Il Tribunale ha rilevato l'inderogabilità della giurisdizione nel giudizio di primo grado e ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, precisando che la causa può essere riproposta nei termini di legge ai sensi dell'art. 59 l. 69/2009 e dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'indicazione fuorviante sulla giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
Le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 59 l. 69/2009
Consente la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini di legge, dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Disciplina la translatio iudicii e la riproposizione della domanda davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 286/1998, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del comma 6 della stessa disposizione.
- Il giudice amministrativo, rilevato il proprio difetto di giurisdizione su una controversia in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, deve indicare il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione; la causa può essere riproposta nei termini di legge secondo l'art. 59 l. 69/2009 e l'art. 11 c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo di primo grado il principio di inderogabilità della giurisdizione impedisce al giudice di decidere nel merito una controversia appartenente alla giurisdizione ordinaria.
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