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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22104/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un'autovettura qualificata nel contratto come "usata" con chilometraggio "sconosciuto" e con esclusione di garanzia per parti elettriche ed elettroniche. L'acquirente, lamentando che il veicolo avesse in realtà circolato prima della vendita e che ciò fosse stato occultato dal venditore, aveva ottenuto in appello la condanna della società venditrice al risarcimento del danno e alla restituzione di parte del prezzo. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe trascurato che il contratto qualificava espressamente il bene come auto usata con chilometraggio sconosciuto, elemento incompatibile con la tesi dell'occultamento; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per errore di percezione del contenuto documentale e mancata considerazione del testo contrattuale. In sostanza, la ricorrente contestava che la decisione di merito avesse fondato il dolo incidente su un fatto storico documentalmente smentito dal contratto stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto decisivo il fatto, risultante dal contratto, che l'auto fosse venduta come usata e con chilometraggio sconosciuto, circostanza incompatibile con la ricostruzione della Corte territoriale fondata su un occultamento del pregresso uso del veicolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1440 c.c.

    la domanda risarcitoria era stata qualificata in appello come fondata sul dolo incidente, ma la Cassazione ha rilevato che il fatto decisivo posto a base della condanna risultava smentito dal contratto di vendita.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violazione per errore di percezione del contenuto delle prove documentali; il motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il ricorso è stato accolto perché la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame di un fatto storico decisivo risultante documentalmente e oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per individuare il dies a quo della prescrizione dalla scoperta del raggiro.

  • art. 1442 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per ritenere rispettato il termine di prescrizione dell'azione collegata al dolo.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamati per ricordare l'onere del ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività.

Massime di principio

  • Integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di un dato storico documentalmente risultante dagli atti e potenzialmente idoneo a determinare un esito diverso della lite.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un preteso occultamento o raggiro nella vendita, il contenuto espresso del contratto deve essere esaminato prioritariamente: se il documento già qualifica il bene come usato e ne indica l'ignoranza del chilometraggio, tale circostanza può escludere la base fattuale del dolo incidente ritenuto dal giudice.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui emerge, la sua discussione tra le parti e la sua decisività.
  • L'omesso esame di elementi istruttori in sé non basta: ciò che rileva è la mancata considerazione del fatto storico decisivo, tale da privare di base la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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