Cassazione Penale, Sentenza n. 783/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il ricorrente per estorsione continuata e aggravata (con riferimento anche all'art. 416bis c.p.). La Corte territoriale motivò l'inammissibilità per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., a causa dell'omessa allegazione, nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. In Cassazione il difensore ha dedotto: errata applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e delle norme sulle notifiche; illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, per violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost.; e vizi relativi all'acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore De Luca Tommaso ai sensi degli artt. 512 e 526 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: in sede nomofilattica era già stato precisato che, per il periodo di vigenza della norma (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024), l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. richiede che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da consentirne l'immediata individuazione; l'atto di appello del 10/11/2023 non conteneva tale riferimento e pertanto l'inammissibilità dichiarata dalla Corte territoriale è corretta. Sul profilo di costituzionalità la questione è stata dichiarata infondata (in parte manifestamente infondata): la norma è stata interpretata come regolazione formale delle modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non come limitazione del diritto soggettivo di impugnare; la doglianza di asimmetria rispetto a P.M. e parte civile è infondata alla luce del diverso ruolo delle parti e del tenore letterale della disposizione che impone l'adempimento per tutte le "parti private". Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per le impugnazioni proposte entro il periodo di vigenza della disposizione, è necessario che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; la mancanza di tale riferimento determina l'inammissibilità dell'appello.
art. 416-bis c.p.
Richiamato nei fatti: la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'aggravazione prevista dall'art. 416-bis in relazione alla condotta di estorsione del ricorrente.
artt. 157-ter, 161, 162, 164 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notificazioni e dei domicili; la Corte però ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, rappresenta una prescrizione formale compatibile con le norme generali sulle notificazioni.
art. 1 L. 134/2021
Citata dal ricorrente nell'ambito delle norme processuali richiamate; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo altersse l'interpretazione della disposizione contestata.
art. 512 in relazione all'art. 526 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha lamentato vizi nell'acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore De Luca Tommaso; la Corte non ha accolto tali rilievi nella motivazione fornita, ritenendo i motivi principali infondati.
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (introduzione commi 1-ter e 1-quater art. 581 c.p.p.)
La Corte ha richiamato precedenti che già avevano ritenuto non fondata la questione di costituzionalità: le prescrizioni costituiscono regole formali sull'atto di impugnazione e non ledono il diritto di difesa né l'accesso al mezzo impugnatorio.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581 comma 1-ter)
La Corte ha precisato che la disposizione, sebbene abrogata dalla L. 114/2024 (entrata in vigore 25/08/2024), si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; quindi la regola formale è stata valutata secondo la disciplina vigente alla data di deposito dell'appello.
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione a fronte della discussione sulla remissione in termini; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di un recupero automatico del mezzo impugnatorio per violazioni formali non previste dalla disciplina della remissione.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al principio di tassatività delle ipotesi di sospensione o inefficacia dell'impugnazione: la Corte sottolinea la radicalità ed esclusività delle ipotesi elencate dal codice per la prosecuzione del procedimento.
Costituzione Italiana, artt. 3, 24, 27, 111
Richiamati dal ricorrente nella censura di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto le censure infondate, affermando che le prescrizioni formali risultano compatibili con i principi costituzionali evocati.
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14 par. 5; Protocollo n. 7 CEDU, art. 2
Menzi oni internazionali citate dal ricorrente a sostegno del diritto al doppio grado; la Corte ha osservato che la garanzia del doppio grado non ha copertura assoluta e che limitazioni formali proporzionate sono ammissibili.
Massime di principio
- Quando si propone un impugnazione nel periodo di vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indicare la sua collocazione nel fascicolo per evitare l'inammissibilità.
- Le prescrizioni formali sull'atto di impugnazione possono essere considerate compatibili con i principi costituzionali purché siano proporzionate e mirate a regolare le modalità di esercizio del mezzo impugnatorio, non a sopprimere il diritto soggettivo di impugnare.
- L'abrogazione di una norma processuale non incide retroattivamente sulle impugnazioni presentate prima della sua abrogazione: va verificata la disciplina applicabile alla data di proposizione dell'impugnazione.
- Le asimmetrie apparenti tra gli obblighi del pubblico ministero e quelli delle parti private vanno valutate alla luce dei diversi ruoli e prerogative processuali; l'esistenza di oneri formali per il difensore non sempre configura una violazione di diritto al giusto processo.
- Per questioni inerenti all'acquisizione di dichiarazioni di collaboratori o testimoni (artt. 512 e 526 c.p.p.), è cruciale documentare con precisione le ricerche e gli atti compiuti in vista dell'esame: lacune probatorie o di ricerca possono essere difficili da recuperare in sede di gravame.
- In caso di dubbio procedurale, è preferibile porre in essere ogni adempimento formale richiesto o, se possibile, richiedere misure correttive tempestive (es. integrazione o chiarimento dell'atto) per evitare la perdita del diritto al controllo di merito e di legittimità.
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