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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03653/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, cioè la sentenza di patteggiamento per lesioni personali aggravate, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Torino che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di lesioni personali aggravate. La Corte rileva però che il ricorso era inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente mancanza originaria di un valido rapporto di impugnazione. È stato inoltre evidenziato che, in materia di sentenza di patteggiamento, il ricorso era stato proposto in violazione del limite di impugnabilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte afferma altresì che non rilevano, ai fini della validità del ricorso, né l'autenticazione della firma da parte di un legale né la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La legittimazione a proporre impugnazione deve rispettare le forme previste; il ricorso personale dell'imputato non sana la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione quando necessaria.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; diversamente l'impugnazione è inammissibile ab origine.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione applicativa della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti di ricorribilità previsti dalla norma; il ricorso è stato ritenuto proposto in violazione di tale disciplina.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto dal difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente a instaurare un valido rapporto di impugnazione quando la legge richiede il ministero tecnico.
  • L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un difensore e la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione e non sanano il difetto originario di sottoscrizione qualificata.
  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge; un'impugnazione proposta al di fuori di tali limiti è inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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