Cassazione Penale, Sentenza n. 43688/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Paolino Lo Bianco per estorsione aggravata in concorso e per il suo presunto ruolo di appartenente a un'articolazione territoriale della 'ndrangheta di Vibo Valentia. I difensori hanno sollevato due motivi principali: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. per motivazione incompleta e mancata valutazione di elementi probatori e di possibili letture alternative (in particolare rispetto al contenuto e all'interpretazione delle intercettazioni e all'assenza di contatti diretti con la vittima o di percezione di somme); (2) violazione dell'art. 274 c.p.p. per affermazioni apodittiche circa la sussistenza delle esigenze cautelari, contestando la presunzione di necessità cautelare e la sussistenza di un potere d'influenza nell'ambito ospedaliero (notando che il ricorrente si era licenziato dall'ASL da tredici anni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero manifestamente infondati e, in parte, non idonei per la sede di legittimità poiché miravano a una rinnovata valutazione di merito delle prove (cosa non consentita in Cassazione). La Corte ha confermato che: (i) l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice del merito; (ii) l'attività di intermediazione attribuita al Lo Bianco può integrare il concorso nell'estorsione quando vi sia consapevolezza e volontà di contribuire allo scopo illecito; (iii) trovando applicazione l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis), opera la presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non efficacemente superata dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Regola l'obbligo di motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la valutazione degli elementi probatori è questione di merito riservata al giudice che ha adottato la misura.
art. 274 c.p.p.
Stabilisce i criteri generali per la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha osservato che, tuttavia, tale disciplina è prevalutata dalla norma speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando applicabile.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere quando ricorrono specifiche circostanze (tra cui reati con aggravante mafiosa). La Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione e non vinta dalle difese.
art. 416-bis (art. 416 bis.1 citato nel testo), c.p.
Norma sull'associazione di tipo mafioso e relative aggravanti/agevolazioni. L'addebito dell'agevolazione mafiosa ha determinato l'applicazione della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Disposizione sui provvedimenti di condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; è stata richiamata per la condanna del ricorrente alle spese e all'ammenda.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione di merito delle prove: la Corte di legittimità sindaca i vizi di diritto, non le valutazioni fattuali del giudice del merito.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e del linguaggio cryptico è questione di fatto e compete al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione del diritto, non la riformulazione interpretativa dei fatti.
- L'attività di intermediazione nelle trattative estorsive può integrare il concorso nel reato di estorsione se è accompagnata dalla coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito; non è necessario che l'intermediario abbia materialmente percepito denaro.
- Quando è contestata l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis), si applica la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che è difficile da superare senza prove concrete e specifiche in senso contrario.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità occorre evidenziare vizi di diritto o carenze formali nella motivazione, non semplicemente proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La mera mancanza di prova di un pagamento o di un contatto diretto non esclude automaticamente la sussistenza del reato quando il quadro indiziario e il ruolo (es. intermediazione) consentono di ricostruire la partecipazione e il pericolo concreto rilevante ai fini cautelari.
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