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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43688/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Paolino Lo Bianco per estorsione aggravata in concorso e per il suo presunto ruolo di appartenente a un'articolazione territoriale della 'ndrangheta di Vibo Valentia. I difensori hanno sollevato due motivi principali: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. per motivazione incompleta e mancata valutazione di elementi probatori e di possibili letture alternative (in particolare rispetto al contenuto e all'interpretazione delle intercettazioni e all'assenza di contatti diretti con la vittima o di percezione di somme); (2) violazione dell'art. 274 c.p.p. per affermazioni apodittiche circa la sussistenza delle esigenze cautelari, contestando la presunzione di necessità cautelare e la sussistenza di un potere d'influenza nell'ambito ospedaliero (notando che il ricorrente si era licenziato dall'ASL da tredici anni).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero manifestamente infondati e, in parte, non idonei per la sede di legittimità poiché miravano a una rinnovata valutazione di merito delle prove (cosa non consentita in Cassazione). La Corte ha confermato che: (i) l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice del merito; (ii) l'attività di intermediazione attribuita al Lo Bianco può integrare il concorso nell'estorsione quando vi sia consapevolezza e volontà di contribuire allo scopo illecito; (iii) trovando applicazione l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis), opera la presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non efficacemente superata dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Regola l'obbligo di motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la valutazione degli elementi probatori è questione di merito riservata al giudice che ha adottato la misura.

  • art. 274 c.p.p.

    Stabilisce i criteri generali per la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha osservato che, tuttavia, tale disciplina è prevalutata dalla norma speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando applicabile.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere quando ricorrono specifiche circostanze (tra cui reati con aggravante mafiosa). La Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione e non vinta dalle difese.

  • art. 416-bis (art. 416 bis.1 citato nel testo), c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso e relative aggravanti/agevolazioni. L'addebito dell'agevolazione mafiosa ha determinato l'applicazione della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Disposizione sui provvedimenti di condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; è stata richiamata per la condanna del ricorrente alle spese e all'ammenda.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione di merito delle prove: la Corte di legittimità sindaca i vizi di diritto, non le valutazioni fattuali del giudice del merito.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e del linguaggio cryptico è questione di fatto e compete al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione del diritto, non la riformulazione interpretativa dei fatti.
  • L'attività di intermediazione nelle trattative estorsive può integrare il concorso nel reato di estorsione se è accompagnata dalla coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito; non è necessario che l'intermediario abbia materialmente percepito denaro.
  • Quando è contestata l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis), si applica la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che è difficile da superare senza prove concrete e specifiche in senso contrario.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità occorre evidenziare vizi di diritto o carenze formali nella motivazione, non semplicemente proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La mera mancanza di prova di un pagamento o di un contatto diretto non esclude automaticamente la sussistenza del reato quando il quadro indiziario e il ruolo (es. intermediazione) consentono di ricostruire la partecipazione e il pericolo concreto rilevante ai fini cautelari.

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