Sentenza del 13/05/2015 n. 2016 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Società comodo - Interpello disapplicativo - Omessa presentazione - Non rileva - Presunto comportamento elusivo - Non rileva - Contraddittorio preventivo - Ente impositore - Omessa instaurazione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima perché l'ente impositore aveva omesso di instaurare il contraddittorio preventivo prima della formazione e notificazione dell'avviso di accertamento. Tale vizio ha determinato l'annullamento dell'accertamento, nonostante la società non avesse presentato l'interpello disapplicativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui era stata qualificata come società di comodo sulla base del test di operatività, sostenendo l'illegittimità dell'atto per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L'omessa presentazione dell'interpello disapplicativo e il presunto comportamento elusivo non sono stati ritenuti sufficienti a escludere l'obbligo dell'amministrazione di consentire alla società di fornire preventivamente chiarimenti e giustificazioni.
Norme richiamate
Disciplina delle società non operative o di comodo e test di operatività
La qualificazione come società di comodo sulla base del test di operatività non esonera l'amministrazione dall'obbligo di valutare preventivamente le ragioni addotte dal contribuente.
Interpello disapplicativo
La mancata presentazione dell'interpello disapplicativo non impedisce al contribuente di contestare l'accertamento e non sana l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
Contraddittorio preventivo
Quando l'accertamento si fonda su una presunzione derivante dal test di operatività, l'amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire prima dell'adozione dell'atto, pena l'illegittimità della pretesa.
Massime di principio
- L'omessa presentazione di un interpello preventivo non elimina, di per sé, il diritto del contribuente a contestare l'accertamento e a far valere le proprie ragioni.
- Prima di emettere un accertamento fondato su presunzioni o su una qualificazione automatica, l'amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo quando ciò sia necessario per consentire al contribuente di spiegare la propria situazione.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, anche se l'amministrazione ritiene sussistente un comportamento elusivo o antieconomico.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare le ragioni economiche, patrimoniali o gestionali che giustificano la non operatività e verificare se tali elementi siano stati esaminati prima dell'emissione dell'atto.
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