Sentenza n. 9189/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Capitano di Vascello per l'anno 2022, con collocazione del ricorrente al trentesimo posto e mancata promozione, nonché verbali, graduatoria, punteggi e schede di valutazione relativi alla procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore, contestando il punteggio di 27,85/30 e la collocazione al posto n. 30, non utile rispetto alle 13 promozioni disponibili. Ha dedotto violazione della disciplina sull'avanzamento degli ufficiali ed eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che le schede valutative proprie e dei controinteressati ultimi promossi utilizzassero espressioni pressoché identiche, sicché non sarebbe stato ragionevole attribuire punteggi diversi; che l'incremento annuo del punteggio fosse stato inferiore nel periodo 2016-2019, quando aveva ricoperto un incarico ritenuto più importante e impegnativo, rispetto al periodo 2020-2022; che il punteggio relativo al fattore D, concernente l'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, fosse rimasto invariato dal 2016 al 2022; e che il giudizio relativo al fattore A non avesse adeguatamente valorizzato i giudizi costantemente eccellenti, l'assenza di sanzioni e le onorificenze ricevute. Il ricorrente ha inoltre evidenziato il proprio curriculum, il pluriennale comando di una Capitaneria di porto e le valutazioni positive conseguite.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori. Il Collegio ha ricostruito la disciplina degli articoli 1057-1060 del d.lgs. 66/2010 e degli articoli 700-711 del d.P.R. 90/2010, rilevando che il giudizio di avanzamento si fonda sulla valutazione complessiva dei singoli ufficiali, in merito assoluto e non comparativo, secondo i parametri delle qualità morali, di carattere e fisiche, delle qualità professionali e dell'esperienza di comando, delle doti intellettuali e culturali e dell'attitudine al grado superiore. Tale attività è caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di macroscopiche incoerenze, irrazionalità o abnormità, immediatamente percepibili dalla documentazione. La censura relativa all'uso di espressioni descrittive simili nelle schede e all'attribuzione di punteggi diversi è stata respinta: il voto numerico, articolato anche in centesimi, può esprimere differenze valutative non riproducibili mediante formule verbali; la consonanza delle espressioni non dimostra di per sé eccesso di potere. La doglianza sull'incremento del punteggio nei diversi periodi è stata ritenuta inammissibile, tardiva e priva di interesse, oltre che infondata nel merito: non è possibile stabilire in astratto che un incarico sia più importante di un altro né sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione, salvo errori macroscopici. Quanto al fattore D, il TAR ha rilevato che l'attitudine al grado superiore costituisce una valutazione prognostica e complessiva, autonoma rispetto agli altri parametri, non riducibile a una sintesi matematica dei titoli e normalmente non sindacabile. Infine, il curriculum del ricorrente non risultava di eccezionale rilievo né certamente superiore a quello dei controinteressati: il giudizio di eccellenza non aveva sempre la massima aggettivazione, non risultava che i controinteressati avessero riportato sanzioni e questi ultimi vantavano, secondo gli atti, un numero maggiore di elogi ed encomi. In ogni caso, il mero dato quantitativo delle ricompense non è decisivo per dimostrare la preminenza di un ufficiale.
Norme richiamate
artt. 1057-1060 d.lgs. 66/2010
La disciplina dell'avanzamento a scelta degli ufficiali prevede la valutazione dei candidati idonei, l'attribuzione di un punteggio complessivo e la formazione della graduatoria ai fini dell'iscrizione nel quadro di avanzamento.
art. 1058, comma 5, d.lgs. 66/2010
Individua i parametri fondamentali della valutazione: qualità morali, di carattere e fisiche; qualità professionali e comportamento di servizio; doti intellettuali e culturali; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
artt. 700-711 d.P.R. 90/2010
Specificano i criteri regolamentari applicabili al giudizio di avanzamento degli ufficiali.
art. 1064, comma 5, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale base normativa del provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria.
art. 1067, comma 5, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale base normativa del provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali si fonda su una valutazione complessiva e in merito assoluto di ciascun candidato, non su una comparazione analitica tra gli scrutinandi; l'iscrizione nel quadro dipende dalla posizione risultante dalla graduatoria formata sulla base del punteggio complessivo.
- La valutazione della Commissione di avanzamento, caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando emergano in modo immediato e macroscopico incoerenze, irrazionalità, abnormità o errori tali da evidenziare un vizio della funzione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- L'impiego di espressioni descrittive uguali o simili nelle schede valutative non dimostra, di per sé, disparità di trattamento o difetto di motivazione quando il punteggio numerico, anche articolato in centesimi, può esprimere differenziazioni valutative più analitiche di quelle risultanti dalla parte verbale.
- L'importanza o la durata di un incarico non attribuiscono automaticamente un punteggio superiore: la rilevanza dell'esperienza deve essere apprezzata concretamente dalla Commissione nel quadro della valutazione complessiva e non può essere rideterminata dal giudice in assenza di una macroscopica abnormità.
- L'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore costituisce una valutazione prognostica e complessiva, autonoma rispetto agli altri parametri, volta a prevedere le future capacità dell'ufficiale; essa non è una sintesi matematica dei titoli posseduti e resta normalmente riservata alla Commissione.
- Il numero di encomi, elogi o altre onorificenze non è di per sé decisivo per dimostrare la superiorità di un ufficiale, poiché tali elementi devono essere valutati nel complesso della personalità, della carriera e delle qualità professionali degli scrutinandi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →