Cassazione Penale, Ordinanza n. 07913/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per plurimi reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica/ordine pubblico e in materia di armi. L'unico motivo deduceva censure relative al diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che si trattava di questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, poiché il giudice di merito aveva fornito un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per negare il beneficio.
Norme richiamate
art. 635, comma 2, n. 1, c.p.
Norma richiamata come titolo del reato di danneggiamento contestato nel caso concreto.
artt. 624-625, n. 2, c.p.
Norme richiamate come titolo del reato di furto aggravato contestato nel caso concreto.
art. 648 c.p.
Norma richiamata come titolo del reato di ricettazione contestato nel caso concreto.
art. 385 c.p.
Norma richiamata come titolo del reato di evasione contestato nel caso concreto.
art. 707 c.p.
Norma richiamata come titolo del reato contestato nel caso concreto, relativo alla detenzione ingiustificata di chiavi alterate o grimaldelli.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma richiamata come titolo del reato in materia di armi contestato nel caso concreto.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente dalla censura sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del merito quando il motivo investe apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando la sentenza di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio; non è necessaria una motivazione analitica su ogni singolo elemento.
- Il ricorso è inammissibile quando il motivo è, insieme, estraneo ai limiti del giudizio di cassazione e manifestamente infondato rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
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