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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per aver deciso sulla base di una unica fonte dichiarativa (la relazione dell'agente Mazzarese) senza escussione dell'operante; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria e nuova visione del filmato in contraddittorio; 3) inesistenza del dolo per effetto di un gesto d'impeto dovuto alla reazione a un intervento della polizia penitenziaria; 4) mancato riconoscimento dell'esimente/particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. in considerazione delle scuse e dell'offerta di risarcimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte d'appello si era basata principalmente sulla diretta visione del filmato (prova documentale) che mostrava la volontarietà dell'atto (pugno alla cassetta dell'estintore), per cui non si trattava di prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; le censure sono state ritenute generiche e infondate. Sul secondo motivo è stato affermato che l'art. 603, comma 3-bis, opera solo per le prove dichiarative e non può essere esteso alle prove documentali/video; dunque non v'era obbligo di rinnovazione istruttoria. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che il reato di danneggiamento richiede il dolo generico e che stati emotivi non integrano di per sé l'assenza del dolo salvo quadro di infermità; tali profili possono al più incidere sulla misura della pena. Sul quarto motivo la Corte ha osservato che la particolare tenuità non è stata dedotta in appello e che il difensore non ne ha richiesto il riconoscimento; i giudici di merito hanno comunque valutato l'avvenuto risarcimento riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., ma hanno ritenuto ostativa la habitualità e la recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che obbliga alla rinnovazione dell'istruttoria solo quando la decisione si fondi su prove dichiarative (fonti orali). Non si estende alle prove documentali/video, per le quali la valutazione visiva diretta in sede di merito è normalmente sufficiente.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma che incrimina il danneggiamento. La Corte ha confermato che è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'azione) per la configurazione del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto va tempestivamente prospettata in sede di merito; non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non affrontata nei gradi antecedenti. Inoltre la habitualità/recidiva può ostare al riconoscimento dell'esimente.

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Prevede un'attenuante per avere riparato il danno; i giudici di merito l'hanno riconosciuta, influenzando la dosimetria pena, ma senza escludere la responsabilità penale.

  • art. 90 cod. pen.

    Stati emotivi come nervosismo o risentimento non escludono automaticamente l'elemento soggettivo del reato; possono incidere solo sulla pena salvo che non si tratti di infermità mentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale utilizzato per la sintesi dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La prova video costituisce prova documentale: quando la decisione si fonda su filmati, non opera l'obbligo automatico di rinnovazione istruttoria previsto per le prove dichiarative dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
  • Una censura che denuncia l'uso di "una sola fonte" deve specificare se quella fonte è dichiarativa; se la prova contestata è documentale (video, foto, atti amministrativi) la Corte può valutarla direttamente senza escussione dell'autore del documento.
  • Per escludere il dolo occorre dimostrare, non semplicemente affermare, uno stato di infermità o un quadro tale da integrare incapacità di intendere o volere; stati emotivi transitori possono influire solo sulla pena.
  • La particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. deve essere prospettata tempestivamente nel corso del giudizio di merito; non può essere invocata per la prima volta in Cassazione se non è stata chiesta o discussa nei gradi precedenti.
  • Le richieste istruttorie (es. nuova visione del filmato in contraddittorio o audizione di un operante) vanno formulate e motivate già in sede di merito; la mancata sollecitazione in appello limita la possibilità di rinnovare tali contestazioni in Cassazione.
  • Le valutazioni di fatto e di merito svolte dalla Corte territoriale (esame dei fotogrammi, ricostruzione dinamica) sono sostanzialmente vincolanti in Cassazione e non sono sindacabili se adeguatamente motivate.
  • Quando si reputa fondamentale l'audizione di un testimone o di un operante, è necessario indicare in quale punto la prova dichiarativa contraddice la prova documentale e perché la rinnovazione sia idonea a superare la discordanza.

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