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Sentenza

Sentenza n. 5243/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 12161/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa Claudia Canè, all’esito del procedimento portante RG n. 24144/2024, notificata in data 16 aprile 2025 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202510579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio ordinario. L'azione di ottemperanza è stata limitata all'attivazione della carta, con esclusione dell'esecuzione della condanna alle spese. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione presso la sua sede reale e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 16 aprile 2025 e tra tale notifica e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Nel merito, non essendo contestato che il giudicato non fosse stato eseguito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare, in favore del ricorrente, la Carta elettronica per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR lo ha applicato ordinando all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario e nominando, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento concreto era stato disposto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza; il termine è stato ritenuto rispettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono condizioni per la proponibilità dell'azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
  • Quando l'Amministrazione non contesta la mancata esecuzione di un giudicato che impone un'attività vincolata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, individuando l'attività amministrativa necessaria per dare concreta attuazione al comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere, entro un termine ulteriore, in caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione competente può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non dà luogo alla liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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