Ordinanza n. 2148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 1969/2026, di rigetto della domanda cautelare contro gli esiti della selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati universitari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di tutela interinale proposta contro gli esiti della selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Il testo non specifica i singoli motivi di censura dedotti nell'appello cautelare né le concrete doglianze rivolte agli esiti della selezione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati. Richiamando precedenti specifici della Sezione, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, anziché attraverso la sospensione degli atti. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. In ragione della novità della questione, ha compensato le spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Consente, in luogo della sospensione degli atti, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha applicato tale misura nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di sospendere gli atti impugnati.
- Quando la questione presenta profili di novità e la tutela cautelare è assicurata dalla rapida definizione del merito, il giudice può compensare le spese del doppio grado cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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