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Ordinanza

Ordinanza n. 2148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 1969/2026, di rigetto della domanda cautelare contro gli esiti della selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati universitari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di tutela interinale proposta contro gli esiti della selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Il testo non specifica i singoli motivi di censura dedotti nell'appello cautelare né le concrete doglianze rivolte agli esiti della selezione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati. Richiamando precedenti specifici della Sezione, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, anziché attraverso la sospensione degli atti. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. In ragione della novità della questione, ha compensato le spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in luogo della sospensione degli atti, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha applicato tale misura nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di sospendere gli atti impugnati.
  • Quando la questione presenta profili di novità e la tutela cautelare è assicurata dalla rapida definizione del merito, il giudice può compensare le spese del doppio grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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