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Sentenza

Sentenza n. 9983/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’ottemperanza della sentenza numero 3456/2021 del TAR Lazio Sezione Seconda TER, da valere all'occorrenza quale ricorso ordinario.

Giustizia amministrativa202603391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2026 di sospensione definitiva dell’attività dell’impianto, nonché comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di avvio del procedimento di revoca della licenza fiscale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore carburanti)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR che aveva annullato, per difetto di istruttoria e motivazione, il precedente rigetto di un progetto di adeguamento dell’impianto. In via subordinata ha domandato l’annullamento degli atti sopravvenuti e la sospensione cautelare dei loro effetti. Ha sostenuto che la nuova determinazione comunale fosse elusiva del giudicato, poiché adottata senza consentirle di produrre la documentazione richiesta per la verifica quindicennale di idoneità. La società ha dedotto inoltre di non aver conosciuto tempestivamente le comunicazioni amministrative per un malfunzionamento del software di posta elettronica, pur essendo le PEC recapitate nella webmail, e di aver trasmesso la documentazione richiesta non appena venuta a conoscenza degli atti. L’amministrazione ha contestato le deduzioni della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda di ottemperanza, ritenendo che la determinazione del 13 gennaio 2026 fosse stata adottata all’esito di un nuovo procedimento e sulla base di profili nuovi e differenti rispetto a quelli esaminati nella precedente sentenza, tra cui la mancata trasmissione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. n. 160/2010. Il giudice ha quindi escluso l’elusione del giudicato e ha ritenuto che la controversia dovesse essere esaminata mediante il rito ordinario di annullamento, disponendo la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. Quanto alla cautela, ha ritenuto che, in forza degli obblighi di cooperazione rafforzata derivanti dal giudicato, l’amministrazione avrebbe dovuto concedere alla società un’ulteriore possibilità di depositare la documentazione mancante. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, ordinando sostanzialmente la riapertura del procedimento e l’assegnazione di un termine per la produzione documentale, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare e del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    In presenza di una domanda di annullamento proposta nell’ambito di un ricorso qualificato come ottemperanza, il giudice può convertire il rito dell’ottemperanza nel rito ordinario previsto per l’azione di annullamento.

  • art. 10, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

    La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione per richiedere alla società la documentazione necessaria alla definizione del procedimento di verifica quindicennale di idoneità dell’impianto.

  • d.lgs. n. 32/1998

    La disciplina è stata richiamata con riferimento alla verifica quindicennale di idoneità dell’impianto di distribuzione carburanti.

  • legge Regione Lazio n. 8/2001

    La normativa regionale è stata richiamata dall’amministrazione quale disciplina applicabile alla verifica di idoneità dell’impianto.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è configurabile quando occorre verificare l’adempimento dell’amministrazione agli obblighi conformativi derivanti dal giudicato; quando il nuovo provvedimento è adottato all’esito di un procedimento distinto e presenta profili nuovi e differenti, la sua legittimità deve essere scrutinata mediante l’ordinaria azione di annullamento, non mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Quando il ricorso contiene una domanda di annullamento dell’atto sopravvenuto, il giudice amministrativo può convertire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., il rito dell’ottemperanza in quello ordinario di cognizione, così da esaminare le doglianze di legittimità nel rito appropriato.
  • Il giudicato che impone una riedizione del potere determina obblighi di cooperazione rafforzata a carico dell’amministrazione; ciò può imporre di consentire al privato un’ulteriore produzione documentale quando tale adempimento sia necessario per una rinnovata e corretta valutazione amministrativa.
  • In sede cautelare, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini del riesame, imponendo la riapertura del procedimento e l’assegnazione di un termine per integrare la documentazione, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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