Sentenza n. 1594/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - in via preliminare e cautelare: ordinare all'Ufficio Concessioni occupazione suolo pubblico del Municipio IX, in persona del Dirigente p.t., di provvedere all'immediato annullamento della Determinazione Dirigenziale del 29.08.22 Rep. CN/1455/2022 e Prot.CN/97222/2022 a firma del Direttore Dr. Mario Sica e di emettere nuova Determinazione di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico confermano quando già riportato riguardo le attrezzature e ampliando la stessa anche alla pedana; - in via principale, nel merito: - annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati e tutti gli atti derivati e connessi dichiarandone l'illegittimità; adottare comunque le misure opportune e più idonee a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, limitatamente alla pedana e agli elementi di perimetrazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 agosto 2022 con cui Roma Capitale aveva espresso parere favorevole all'occupazione di una porzione di area su marciapiede per arredi e tavolini, ma parere negativo all'utilizzo di una pedana e degli elementi di perimetrazione. Ha sostenuto che il diniego fosse illegittimo per violazione della disciplina emergenziale introdotta durante la pandemia e prorogata dai decreti-legge n. 21/2022 e n. 144/2022. Secondo la ricorrente, tale disciplina avrebbe prorogato automaticamente le autorizzazioni e consentito, senza ulteriori passaggi burocratici, l'utilizzo di tavolini, sedie, dehors, pedane e altre strutture amovibili, anche in relazione all'occupazione richiesta. Ha quindi chiesto l'annullamento del diniego e l'adozione di una nuova determinazione autorizzativa comprensiva della pedana. Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva già respinto l'istanza, rilevando che le doglianze riguardavano la disciplina delle occupazioni temporanee emergenziali Covid, mentre la domanda concerneva un'occupazione permanente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare. Ha chiarito che la normativa invocata dalla ricorrente proroga esclusivamente le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi della disciplina emergenziale Covid-19, richiamata dall'art. 9-ter, commi 4 e 5, del d.l. n. 137/2020. Anche l'art. 40 del d.l. n. 144/2022, nel prorogare l'applicazione dell'art. 9-ter, comma 5, non estende automaticamente il regime semplificato a fattispecie diverse. La disciplina relativa a dehors, pedane e altre strutture amovibili opera infatti nell'ambito delle occupazioni temporanee ed eccezionali connesse all'emergenza sanitaria. Poiché l'istanza della società era stata presentata ai sensi della DAC n. 21/2021 per un'occupazione permanente, essa non rientrava nell'ambito applicativo delle disposizioni emergenziali invocate. Il diniego parziale relativo alla pedana non è stato quindi ritenuto illegittimo. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. n. 21/2022
proroga delle "autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137"
La proroga riguarda soltanto le autorizzazioni temporanee rilasciate nell'ambito della disciplina emergenziale Covid-19, non le autorizzazioni per occupazioni permanenti.
art. 40 d.l. n. 144/2022
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del d.l. n. 137/2020, fino al 31 dicembre 2024, "salvo disdetta da parte dell'interessato"
La disposizione proroga il regime semplificato emergenziale cui rinvia, senza determinare l'automatica estensione dei suoi effetti alle occupazioni permanenti.
art. 9-ter, commi 4 e 5, d.l. n. 137/2020
La disciplina riguarda le autorizzazioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico nel quadro delle misure emergenziali per le attività di somministrazione.
art. 181, comma 3, d.l. n. 34/2020
la posa in opera temporanea ... di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni ... non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
La semplificazione concerne la posa temporanea di strutture amovibili da parte degli esercizi di somministrazione, nell'ambito del regime emergenziale, e non si applica a una richiesta di occupazione permanente.
artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42/2004
Sono le autorizzazioni culturali e paesaggistiche dalle quali la disciplina emergenziale esonera temporaneamente la posa delle strutture amovibili; il loro richiamo non amplia l'ambito oggettivo della disciplina oltre le occupazioni temporanee.
DAC n. 21/2021
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione per occupazione permanente presentata dalla società, distinta dal regime temporaneo ed eccezionale Covid-19.
Massime di principio
- Le proroghe normative delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciate nell'ambito della disciplina emergenziale Covid-19 operano esclusivamente per le autorizzazioni riconducibili a quel regime e non si estendono automaticamente alle concessioni di occupazione permanente.
- La disciplina semplificata relativa alla posa di pedane, dehors, tavolini e altre strutture amovibili presuppone un'occupazione temporanea ed eccezionale connessa al regime emergenziale; non può essere invocata per ottenere l'autorizzazione di un'occupazione permanente disciplinata da una diversa fonte regolamentare.
- Il richiamo legislativo a una proroga "salvo disdetta dell'interessato" non comporta l'automatica estensione del regime semplificato a fattispecie non comprese nell'ambito oggettivo della disciplina prorogata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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