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Ordinanza

Ordinanza n. 269/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva per gli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa, nonché bando, convocazione per l’attribuzione degli incarichi e silenzio-rigetto sull’istanza di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (medica concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie degli incarichi vacanti R.U.A.P. dell’anno 2025, deducendo l’illegittimità della propria esclusione, motivata sinteticamente con la formula “Titolare A.P.A.O. (art. 32 c. 8 A.C.N. di Medicina Generale)”. Ha contestato inoltre il bando nella parte in cui il requisito previsto dall’art. 2, lett. e), potesse essere interpretato nel senso di escludere i medici titolari di incarichi A.P.A.O. a termine, nonché la convocazione dei candidati appartenenti a determinate annualità formative. È stato altresì impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 2 marzo 2026, con richiesta di declaratoria del diritto all’accesso e di esibizione della documentazione. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato che le questioni sull’esclusione richiedono l’approfondimento proprio del giudizio di merito e che la motivazione dell’esclusione, espressa nella formula sintetica relativa alla titolarità A.P.A.O., non consente di comprendere con chiarezza la ragione dell’esclusione né il referente normativo utilizzato dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione degli atti impugnati, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 7 ottobre 2026. Ha disposto un’attività istruttoria a carico dell’amministrazione, ordinandole di depositare entro trenta giorni una relazione esplicativa chiara sulle ragioni dell’esclusione e sulla relativa base normativa, nonché copia della domanda di partecipazione e degli allegati trasmessi dalla ricorrente. Poiché le censure, ove fondate, possono incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato per trenta giorni. Ha avvertito che l’omessa integrazione del contraddittorio nei termini comporterà l’improcedibilità del ricorso. La domanda relativa al silenzio-rigetto sull’accesso sarà esaminata separatamente nell’udienza camerale fissata per il 24 giugno 2026, con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    "accoglie la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito"

    Consente al giudice, quando la controversia necessita di approfondimento e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte dalla rapida definizione del merito, di fissare sollecitamente l’udienza senza sospendere gli atti impugnati.

  • art. 49 c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati quando la decisione può incidere sulle loro posizioni.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    È richiamato in combinato disposto con l’art. 52, comma 2, c.p.a. per le modalità della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale camerale per l’accesso sarà utilizzato per esaminare l’impugnazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È indicato quale base del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti.

  • art. 32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale

    È il riferimento normativo richiamato nella motivazione sintetica dell’esclusione della ricorrente, la cui effettiva applicazione dovrà essere chiarita dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di sospendere gli atti impugnati.
  • Una motivazione amministrativa espressa mediante una formula meramente sintetica, che non renda comprensibili la ragione concreta dell’esclusione e la specifica base normativa applicata, giustifica l’acquisizione di una relazione esplicativa in vista dello scrutinio di merito.
  • Quando l’eventuale accoglimento delle censure può incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati in una graduatoria, questi devono essere considerati controinteressati e il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con modalità idonee a rendere conoscibili l’atto giudiziario, il contenuto essenziale del ricorso e lo stato del processo.
  • L’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso ai documenti deve essere trattata con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., anche quando sia proposta insieme all’impugnazione di altri atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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