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Sentenza

Sentenza n. 10227/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento -dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Calabria; -della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Calabria per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; -dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; -dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; -dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale e atti della procedura concorsuale per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla posizione del ricorrente e alla valutazione dei quesiti nn. 18 e 40

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato per i posti disponibili in Calabria, aveva conseguito 22,7/30, risultando idoneo ma non vincitore. Ha impugnato la graduatoria, l'esito della prova scritta, i quesiti somministrati e gli atti connessi, chiedendo il riesame del punteggio e la ricollocazione in graduatoria. Ha dedotto l'erroneità o ambiguità dei quesiti nn. 18 e 40, sostenendo che ciascuno ammettesse più risposte corrette o comunque non consentisse una scelta univoca. Quanto al quesito n. 18, relativo ai soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari invalide, ha sostenuto che fossero corrette sia la risposta riferita a tutti i condomini sia quella riferita ai condomini assenti o dissenzienti, anche per il mancato riferimento ai condomini astenuti e per l'uso generico del concetto di invalidità. Quanto al quesito n. 40, concernente l'inesistenza della notificazione di un atto recettizio, ha sostenuto che la risposta fondata sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo fosse corretta ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché il quesito non avrebbe specificato che si trattava di atti tributari. Ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994, dell'art. 6 del bando, dei principi di trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e buon andamento, dell'art. 51 Cost. ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la formulazione dei quesiti rientrasse nella discrezionalità tecnica della commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riconoscendo l'interesse del candidato a contestare i quesiti e affermando che il giudice amministrativo può esercitare un sindacato estrinseco sulla loro ragionevolezza, logicità e possibile carattere abnorme o decettivo. Nel merito ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso. Quanto al quesito n. 18, ha rilevato che l'unica risposta corretta era quella relativa ai condomini assenti o dissenzienti, in coerenza con l'art. 1137 c.c.; la mancata riproduzione letterale della norma e il riferimento generico all'invalidità non rendevano il quesito ambiguo. La risposta riferita a tutti i condomini non era corretta, poiché la nullità della deliberazione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non indistintamente da tutti i condomini. Quanto al quesito n. 40, il TAR ha ritenuto che il testo riproducesse la disciplina dell'art. 7-sexies della l. 212/2000, relativa alla notificazione degli atti impositivi o della riscossione. Il riferimento all'atto recettizio e, nella risposta contestata, al termine di decadenza dell'accertamento rendeva riconoscibile il contesto tributario; inoltre, per le notificazioni inesistenti nei casi indicati dalla norma, l'inefficacia non è superata dal raggiungimento dello scopo. La commissione aveva quindi individuato correttamente una sola risposta esatta per ciascun quesito e non sussistevano i vizi denunciati. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della selezione pubblica svolta mediante un'unica prova scritta.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi applicabili alle procedure concorsuali; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 6 del bando di concorso

    Individua le materie oggetto della prova, tra cui il diritto tributario; tale previsione è stata valorizzata per ritenere pertinente il quesito sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 1137 c.c.

    Disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale e rende corretta, nel quesito esaminato, la risposta riferita ai condomini assenti o dissenzienti.

  • art. 7-sexies l. 212/2000

    È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, semprechè l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

    La disposizione contiene una disciplina speciale per gli atti impositivi e della riscossione: l'inesistenza della notificazione nei casi indicati determina l'inefficacia dell'atto recettizio e non è sanata dal raggiungimento dello scopo; la sanatoria riguarda invece le diverse ipotesi di nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non è applicabile alle ipotesi di inesistenza della notificazione disciplinate dall'art. 7-sexies l. 212/2000.

  • art. 51 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'accesso agli uffici pubblici e alla parità nelle procedure selettive; la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla il giudice amministrativo può sindacare la formulazione dei quesiti sotto il profilo estrinseco della ragionevolezza, logicità, chiarezza e assenza di carattere decettivo o abnorme, pur senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
  • Un quesito a risposta multipla è legittimo quando, valutato nel suo specifico contesto e alla luce della disciplina applicabile, consente di individuare una sola risposta chiaramente esatta; non è necessario che il testo riproduca letteralmente la disposizione normativa di riferimento.
  • Nella soluzione di un quesito concorsuale il candidato deve individuare la risposta più precisa e coerente con la materia oggetto della prova, senza attribuire rilievo a elaborazioni ulteriori o a interpretazioni astrattamente possibili ma estranee al tenore del quesito.
  • Quando il bando seleziona funzionari destinati ad attività tributarie e include il diritto tributario tra le materie d'esame, un quesito sulla notificazione degli atti recettizi può essere interpretato alla luce della disciplina speciale degli atti impositivi e della riscossione, anche se il riferimento al carattere tributario non è espresso in ogni parte del testo.
  • Ai sensi dell'art. 7-sexies l. 212/2000, l'inesistenza della notificazione di atti impositivi o della riscossione nei casi previsti dalla norma comporta l'inefficacia dell'atto recettizio; il principio del raggiungimento dello scopo opera invece per le diverse ipotesi di nullità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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