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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 234 del 4 febbraio 2025, RGN. 2107/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 4 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 234 del 4 febbraio 2025, notificata al Ministero nella stessa data. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la somma di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha liquidato le spese legali, dando così parziale esecuzione al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al riconoscimento del capitale. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l’Amministrazione all’integrale pagamento, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della vicenda. La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare l’inottemperanza e di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la parte di giudicato rimasta ineseguita e ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per dare esecuzione alla parte non adempiuta del giudicato, concernente il riconoscimento del capitale di 1.000 euro secondo le modalità stabilite dalla sentenza del giudice del lavoro. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Costituisce, insieme alla disciplina regolamentare richiamata dal giudicato, il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e individua le modalità secondo cui deve essere eseguito il riconoscimento disposto dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento solo parziale del giudicato non preclude l’accoglimento del ricorso: il giudice può ordinare l’esecuzione della parte della decisione rimasta ineseguita.
  • Quando l’amministrazione non esegue tempestivamente una statuizione di condanna contenuta in una sentenza irrevocabile, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’adempimento in via sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso quando l’attività commissariale rientra nelle funzioni di un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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