Cassazione Penale, Sentenza n. 40769/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva condannato lo Stato al pagamento di euro 220.880,803 a favore di Stefano Pizzato per ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 21/10/2015 al 31/10/2015 e arresti domiciliari fino all'08/06/2020). Il Ministero deduceva, in particolare, la violazione dell'art. 314 c.p.p. per mancata e/o contraddittoria motivazione circa l'assenza di dolo o colpa grave del Pizzato nel dare causa alla misura cautelare (il giudice della riparazione avrebbe semplicemente riprodotto la logica della sentenza di assoluzione senza effettuare un autonomo esame ex ante delle condotte e del loro nesso causale rispetto alla detenzione). Veniva inoltre censurata la motivazione e la quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 315 c.p.p., lamentando la mancata spiegazione degli incrementi per danni non patrimoniali (incensuratezza, immagine) e l'assenza di valutazione di eventuali profili di colpa che avrebbero potuto ridurre l'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La motivazione della Cassazione rileva che il giudice della riparazione non ha svolto l'autonoma valutazione richiesta dall'art. 314 c.p.p.: doveva infatti accertare, con parametro ex ante, se le condotte effettivamente tenute dal Pizzato avessero concorso con dolo o colpa grave a determinare la custodia cautelare (nexus causale), e non limitarsi ad aderire alla logica dell'assoluzione di merito. La Corte richiamando la giurisprudenza, ha precisato che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite può costituire indizio idoneo a integrare la colpa grave ma solo se il giudice della riparazione dimostra il rapporto di concausalità tra tali frequentazioni e la misura cautelare. Per questi motivi la decisione di merito è stata annullata e rimandata; la questione sulla quantificazione è stata ritenuta superflua alla luce dell'accoglimento del primo motivo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ingiusta detenzione non è indennizzabile se l'interessato ha concorso con dolo o colpa grave alla instaurazione o al mantenimento della custodia; la Corte ha richiamato il principio che il giudice della riparazione deve valutare d'ufficio, in termini ex ante, se le condotte del prosciolto abbiano causalmente contribuito alla misura cautelare
art. 315 cod. proc. pen.
Regola la quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione (comprensiva di danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno all'immagine/"incensuratezza"); la Corte ha ritenuto superfluo esaminare il secondo motivo relativo alla liquidazione perche' ha accolto il motivo principale
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (e art. 73 d.P.R. n. 309/1990)
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative all'accusa che aveva giustificato la misura cautelare; sono citate come titolo di reato per il quale il Pizzato era stato gravemente indiziato e poi assolto
art. 43 cod. pen.
Definizione della nozione di colpa richiamata dalla Corte: la colpa grave ostativa all'indennizzo è valutata secondo i criteri generali dell'art. 43 c.p., ossia negligenza o imprudenza macroscopiche tali da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità
Sent. Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Giurisprudenza richiamata per la caratterizzazione della "colpa grave" che esclude l'indennizzo: comportamento con spiccata leggerezza e macroscopica trascuratezza che renda prevedibile l'intervento giudiziario
Sent. Sez. 4, n. 47335 del 21/11/2024
Pronuncia rescindente citata nel dispositivo che aveva precedentemente annullato una precedente decisione della Corte d'appello; contiene l'indicazione secondo cui la frequentazione ambigua può essere indizio di complicità ma richiede accertamento del nesso causale con la misura cautelare
Altra giurisprudenza citata (es. Sez. 4, n. 1921/2013; Sez. 4, n. 7956/2020; Sez. 3, n. 39199/2014)
Confermano il principio che non tutte le frequentazioni di soggetti illeciti integrano automaticamente colpa grave: il giudice della riparazione deve valutare tipo, qualità e incidenza delle frequentazioni rispetto alla determinazione della detenzione
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere un'autonoma valutazione ex ante delle condotte ascritte al prosciolto per verificare se abbiano "dato o concorso a dare causa" alla misura cautelare e se siano caratterizzate da dolo o colpa grave; non è sufficiente richiamare la logica della sentenza di assoluzione.
- La frequentazione di persone coinvolte in attività illecite può essere indizio di complicità idoneo a escludere l'indennizzo, ma solo se il giudice dimostra il rapporto di concausalità tra tali frequentazioni e la decisione di applicare la misura cautelare (occorre valutare tipo, qualità e incidenza delle relazioni).
- La colpa grave va intesa come condotta con "spiccata leggerezza" o "macroscopica trascuratezza" che, secondo l'esperienza comune, renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria; analogamente la nozione di dolo, ai fini dell'ostatività, comprende condotte che creano uno stato di allarme sociale tale da giustificare l'intervento.
- In sede di liquidazione dell'indennizzo (art. 315 c.p.p.) devono essere motivate le voci che giustificano incrementi (es. danno all'immagine/"incensuratezza") e valutati eventuali profili di responsabilità concorrente del beneficiario che possano ridurre la somma.
- Se il giudice di merito non fornisce una motivazione sufficiente sul nesso causale e sul grado di colpa/dolo, la Cassazione annulla e rinvia: la mancanza di motivazione adeguata è causa tipica di annullamento.
- In situazioni analoghe è utile distinguere rigorosamente (1) l'accertamento della sussistenza materiale di fatti, (2) la qualificazione penale di tali fatti e (3) la valutazione, nel giudizio di riparazione, del loro rapporto causale con la misura cautelare e del grado di colpa/dolo dell'interessato.
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