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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2365/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per IVA, IRES e IRAP e sanzioni relative all'anno 2006 per presunta nullità delle notifiche degli atti presupposti per mancata invio della raccomandata informativa (CAN). La società deduce che le notifiche non sono state consegnate al legale rappresentante ma a un "portinaio" non autorizzato, e che l'agente postale non avrebbe verificato l'identità e la qualità del consegnatario. Si censurano l'applicazione delle norme di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 890/1982 nonché la mancata osservanza dell'art. 145 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza e, in parte, per inammissibilità (motivi formulati in modo generico e confuso). Ha ritenuto corrette le valutazioni della CTR: la consegna risultava effettuata a "persona addetta al ritiro degli atti" e la questione circa l'identità del consegnatario era stata abbandonata in appello; inoltre, quando la notifica è eseguita direttamente dall'ufficio finanziario tramite servizio postale ordinario (facoltà introdotta dalla legge n. 146/1998 che ha modificato la legge n. 890/1982), non opera l'obbligo di inviare la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) previsto per le notifiche poste in essere dagli ufficiali giudiziari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto compatibile con la Costituzione la semplificazione delle notifiche dirette via poste, riconoscendo comunque rimedi (es. rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.) per chi provi la mancata conoscenza dell'atto per causa non imputabile.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa

    Stabilisce i possibili destinatari della notifica in sede di persona giuridica; la consegna a una "persona addetta" è legittima e non impone l'invio della CAN quando la notificazione è regolare

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973

    Rilevato dalla ricorrente come richiamabile per la nullità delle notifiche, ma la Corte ha ritenuto che questa norma non impone l'invio della CAN nelle notifiche dirette effettuate dall'ufficio tramite servizio postale ordinario

  • legge n. 890/1982 (art. 7 e art. 14 originari)

    Disciplina tradizionale delle notificazioni a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario; la sua disciplina particolare (compresa la CAN) si applica alle notifiche effettuate tramite ufficiali giudiziari e non alle notifiche dirette dall'ufficio tramite servizio postale ordinario dopo la modifica introdotta dalla legge n. 146/1998

  • legge n. 146/1998 (art. 20)

    Ha introdotto la possibilità per gli uffici finanziari di notificare direttamente mediante servizio postale ordinario, escludendo in tali ipotesi l'applicazione integrale delle regole dell'art. 14 della legge n. 890/1982

  • d.P.R. n. 602/1973 (art. 26 richiamato dalla giurisprudenza)

    Norma richiamata dalla Corte costituzionale nella valutazione della compatibilità costituzionale della notificazione diretta via poste; evidenzia che la prova del completamento della consegna tramite avviso di ricevimento è sufficiente a garantire conoscenza effettiva

  • Corte costituzionale, sent. n. 346/1998 e sent. n. 175/2018

    La prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune parti della legge n. 890/1982 nel contesto delle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario; la seconda ha ritenuto costituzionalmente compatibile la previsione di notifiche dirette via poste da parte dell'amministrazione finanziaria, riconoscendo la ragionevolezza della semplificazione e l'esistenza di rimedi per chi provi la mancata conoscenza

  • art. 153 c.p.c.

    Consente la rimessione in termini per chi provi di non aver avuto conoscenza dell'atto per causa non a lui imputabile; indicato come rimedio possibile in ipotesi di mancata effettiva conoscenza della notifica diretta

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al presupposto per il versamento dovuto dal ricorrente in ordine alle spese processuali (modalità di contributo unificato o adempimenti connessi)

Massime di principio

  • Se una notifica a persona giuridica viene consegnata nella sede societaria a "persona addetta al ritiro degli atti" (rappresentante, persona incaricata o altra persona addetta), tale consegna è normalmente valida ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; non sempre è necessario inviare la raccomandata informativa (CAN).
  • Quando l'ufficio finanziario notifica direttamente mediante servizio postale ordinario (facoltà stabilita dalla legge n. 146/1998), si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale delle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario prevista dalla legge n. 890/1982; perciò l'assenza della CAN non determina automaticamente la nullità della notifica.
  • La parte che contesta la qualità del ricevente (es. "portinaio" non autorizzato) deve allegarlo e conservarne la censura nelle sedi processuali tempestivamente: se la questione è stata abbandonata in appello non può essere riaperta in cassazione se posta come semplice doglianza di merito.
  • Pure se la procedura postale è più semplificata, resta disponibile il rimedio della rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) per chi provi la mancata effettiva conoscenza dell'atto per causa non a lui imputabile; pertanto, chi riceve una cartella e invoca di non averne avuto conoscenza deve produrre elementi probatori idonei.
  • Per evitare controversie, le persone giuridiche dovrebbero formalizzare e documentare (anche internamente) le persone autorizzate a ricevere notifiche presso la sede e, in caso di contestazioni, fornire tempestive prove che la consegna sia avvenuta a soggetto non autorizzato.

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