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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2025 (all. 1), emesso dalla Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale (-OMISSIS-) rilasciati in favore dei ricorrenti a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e della pretesa mendacità delle relative autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione dell'istanza, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale per presunta non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo e mendacità delle autodichiarazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Foggia ha revocato i nulla osta al lavoro stagionale rilasciati a seguito di istanze presentate dal datore di lavoro. L'Amministrazione ha fondato la revoca sulla non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate nelle domande e sulla conseguente non veridicità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. In sede cautelare, la parte ricorrente ha dedotto che gli eventuali profili penali riguardassero esclusivamente l'intermediario titolare delle credenziali SPID utilizzate per l'inoltro delle istanze, senza coinvolgere né i lavoratori né il datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, a un sommario esame, insussistenti i presupposti per la sospensione. Ha considerato adeguatamente evidenziate dall'Amministrazione le ragioni della revoca, consistenti nella non autenticità delle marche da bollo e nella conseguente non veridicità della dichiarazione resa per la presentazione delle istanze. Il numero rilevante di pratiche interessate dalla medesima irregolarità è stato valutato come indice della sistematicità della condotta della ditta richiedente. Tale sistematicità ha indotto il giudice a ritenere logicamente giustificata la qualificazione dell'irregolarità non come mera violazione fiscale, ma come elemento nuovo e autonomo idoneo a incidere su un presupposto essenziale del nulla osta e del successivo permesso di soggiorno stagionale, anche in ragione del rapporto fiduciario tra imprenditori privati e Amministrazioni di controllo. Il TAR ha inoltre ritenuto potenzialmente rilevante, anche nei confronti del datore di lavoro, la condotta dell'intermediario cui questi si era rivolto per gli adempimenti burocratici, richiamando i principi dell'art. 1228 c.c. applicabili alla vicenda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Le autodichiarazioni rese per la presentazione delle istanze sono state ritenute non veritiere in conseguenza della non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo.

  • art. 1228 c.c.

    La condotta dell'intermediario incaricato dal datore di lavoro per gli adempimenti burocratici può assumere rilievo anche nella vicenda amministrativa, secondo i principi della responsabilità per fatto degli ausiliari.

Massime di principio

  • La riscontrata non autenticità delle marche da bollo utilizzate per domande di nulla osta al lavoro stagionale, se accompagnata da autodichiarazioni non veritiere, può costituire non una mera violazione fiscale, ma un elemento autonomo incidente su un presupposto essenziale del nulla osta e del successivo permesso di soggiorno.
  • La reiterazione della medesima irregolarità in un numero rilevante di pratiche può essere valutata dall'Amministrazione e dal giudice cautelare come indice della sistematicità della condotta della ditta richiedente.
  • Nel procedimento relativo al rilascio di nulla osta al lavoro stagionale, il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e l'Amministrazione preposta ai controlli può assumere rilievo quale presupposto della permanenza dell'autorizzazione.
  • La condotta dell'intermediario incaricato dal datore di lavoro degli adempimenti burocratici può essere valutata come rilevante anche nei confronti del datore di lavoro, alla luce dei principi dell'art. 1228 c.c., pur in assenza di un coinvolgimento penale diretto dei lavoratori o del datore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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